Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esista. Lo ribadisce in una recente sentenza la Suprema Corte, che precisa in termini molto incisivi che: “Così, ad esempio, non sarebbe inibito provare per testimoni che la cupola di San Pietro non è crollata; ovvero che il Tevere non è asciutto. L’inaccettabile opinione che il capitolo di prova testimoniale debba essere formulato in modo positivo, spesso ripetuta come un Mantra, oltre che erronea in diritto è anche manifestamente insostenibile sul piano della logica, sol che col vaglio della logica la si volesse esaminare. Chiedere, infatti, a taluno di negare che un fatto sia vero equivale, sul piano della logica, a chiedergli di affermare che quel fatto non sia vero. Sicché l’opinione che non ammette la possibilità di formulare capitoli di prova testimoniale in modo negativo perviene al paradosso di ammettere o negare la prova non già in base al suo contenuto oggettivo, ma in base al tipo di risposta che si sollecita dal testimone. Così ad esempio: nel caso di specie, l’odierna ricorrente aveva chiesto di provare per testimoni se fosse vero che una buca sul manto stradale “non era visibile”, e la Corte d’appello ha reputato tale prova inammissibile (anche) perché “negativamente formulata”. A seguire l’opinione della sentenza impugnata, quindi, quel capitolo si sarebbe dovuto dire ammissibile se fosse stato formulato nei seguenti termini: “vero che la buca era visibile”, poiché in tal caso avrebbe assunto la forma d’una interrogativa positiva. Sicché l’affermazione compiuta dalla Corte d’appello (ma, come detto, non rara nella giurisprudenza di merito) finirebbe per far dipendere l’ammissibilità della prova testimoniale non dal fatto che si intende provare, ma dal tipo di risposta attesa dal testimone. A questi, infatti, sarebbe inibito chiedere di affermare se un determinato fatto non esiste (rispondendo “sì” alla domanda “vero che la buca non era visibile?”); mentre sarebbe consentito chiedere di negare che il medesimo fatto esista (rispondendo “no” alla domanda “vero che la buca era visibile?’). Il principio applicato dalla Corte d’appello urta dunque contro il millenario canone logico della reciprocità, secondo cui affermare che A non esiste è affermazione equivalente a negare che A esista“. Et de hoc satis
Individuazione della norma applicabile e non qualificazione giuridica della fattispecie
La questione, affrontata organicamente nella sentenza del 12 novembre 2024 n. 29232, è la seguente: