La conseguenza dell’ingiustificata assenza alla mediazione obbligatoria

E’ usuale la condotta ostruzionistica delle compagnie di assicurazione, restii a partecipare al procedimento di mediazione obbligatorio.

La conseguenza di tale atteggiamento, non improntato a buona fede e correttezza e che obbliga la parte diligente ad introdurre un giudizio ordinario con evidente aggravamento del carico contenzioso dei tribunali civili, è prevista dall’8 del D.Lgs. n. 28/2010 (“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio“).

La citata norma accorda al giudice uno speciale potere sanzionatorio, a fronte della diserzione dell’incontro programmato avanti all’organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano costituiti in giudizio. Si tratta di un potere officioso che deve essere esercitato in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma: e cioè della mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

Ed invero, come rilevato dalla Corte di Appello di Milano “la ratio dell’introduzione di una legge in materia di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali, avvenuta ad opera del d.lgs. n. 28/2010, risiede nell’intento di perseguire un effetto deflativo dei giudizi. L’interesse pubblico che sottende questo intento, rappresentato da una diminuzione dei costi della giustizia nonché da una maggiore efficienza anche in termini di durata dei processi, ha indotto il legislatore a prevedere, per talune materie caratterizzate da maggiore conflittualità, l’esperimento del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Proprio in tale ottica deve essere letto il citato comma 4 bis: lo strumento sanzionatorio ivi previsto rappresenta uno strumento coercitivo indiretto volto ad attuare e a rendere effettivo l’interesso pubblico sopra menzionato.

Oltre a prevedere una sanzione pecuniaria a carico della parte diligente, tale condotta può essere quindi valorizzata dal Giudice per ritenere raggiunta la piena prova della fondatezza della pretesa.

Condividi:

Altri Articoli

Compila il form per maggiori informazioni

Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

CONTATTACI

oppure chiama