La Corte di Cassazione (cfr. sentenza del 26 giugno 2025 n. 17211) rammenta che, in materia di responsabilità per sinistri derivanti dalla circolazione stradale: “la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, che sono sottratti al sindacato di legittimità ogni qual volta, come nella fattispecie in esame, il ragionamento posto a base delle adottate conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v. Cass., 23/02/2006, n. 4009; Cass., 25/01/2012, n. 1028; Cass., 05/06/2018, n. 14358; Cass., 11/04/2022, n. 11656). Ne consegue che compete esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., 05/05/2022, n. 14278; Cass., 19/06/2019, n. 16497)“.
Lo stato della giustizia in Italia
E così si ritarda il corso di un processo …. Avv. Massimo Palisi Curriculum