Non possiamo oramai fare nulla per impedire l’esistenza della tabella nazionale sulle macropermanenti (evidente tentativo speculativo, ideato dall’ANIA e realizzato dal Governo, a danno delle vittime di gravi). Nulla possiamo fare per evitare che, da oggi, i liquidatori saranno “educati” a ridurre sistematicamente l’offerta in nome della nuova tabella. Quello che possiamo (e dobbiamo) fare è suggerire -sulla base della preparazione ed esperienza giuridica- nuovi percorsi interpretativi (peraltro offerti dagli stessi testi normativi “sponsorizzati” dagli assicuratori) per ribadire il principio costituzionale dell’integrità del risarcimento del danno .
Ed invero nella relazione della nuova tabella per le macropermanenti si precisa che : “In applicazione del criterio dettato dall’articolo 138, comma 2, lettera e), e in ossequio alla più recente giurisprudenza di legittimità, che ritiene che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (così, tra le altre, Cass. n. 9006 del 21/03/2022) è stato infatti ritenuto necessario predisposte tabelle diversificate per il solo danno biologico da un lato e per il danno morale dall’altro“.
Con ciò viene incontestabilmente confermata, da un lato, la differenza ontologica tra il danno biologico e quello morale e, dall’altro, l’estraneità della sofferenza morale alla valutazione medico legale. Proprio tale affermazione impedisce di “convogliare” nella c.d. tabella diversificata, prevista appositamente per il danno morale, gli ulteriori aspetti afferenti al danno biologico (tipo il grado di sofferenza fisica e/o psichica, gli impedimenti, la perdita e/o limitazione dell’autonomia o di aspetti della vita, la modificazione dell’agenda esistenziale, le rinunce, ecc. ) ma differenti dal danno biologico in sé. Su tali aspetti, da oltre dieci anni, assistiamo all’approfondimento ed allo studio encomiabile della medicina legale. Con la nuova tabella che fine faranno tali tipi di lesioni? Tali aspetti non potranno essere considerati già risarciti nella prima tabella (in quanto concernente solo il danno biologico, trattato solo come privazione in percentuale e non come specifica lesione) non nella seconda tabella (esclusivamente dedicata ad un danno, come quello morale, non di competenza dei medici legali).
La soluzione deve essere ricercata quindi nel terzo comma dell’art. 138 C.d.A. (“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), puo’ essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento“).
E’ così evidente che il risarcimento dell’intero danno non patrimoniale viene a sostanziarsi di tre tipi di liquidazione: 1) per il danno strettamente biologico (ossia la lesione in sé) il cui valore è tratto dalla prima tabella; 2) per il danno morale (non avente attinenza con la medicina legale) il cui valore è tratto dalla seconda tabella; 3) per il danno relativo agli aspetti dinamico-relazionale personali (magistralmente indicati nelle varie tabelle sulla sofferenza editi dalla dottrina medico legale) il cui valore attinge alla previsione dell’ulteriore incremento (fino al 30%) di cui all’art. 138, quarto comma, del Codice delle Assicurazioni.
Quindi il ministro Urso e soprattutto l’ANIA (con tutto il suo corteo di spalleggiatori festanti) sono così sicuri che la ciambella preparata sia venuta proprio con il buco?