La nuova tabella nazionale: e se la ciambella non fosse venuta con il buco?

Non possiamo oramai fare nulla per impedire l’esistenza della tabella nazionale sulle macropermanenti (evidente tentativo speculativo, ideato dall’ANIA e realizzato dal Governo, a danno delle vittime di gravi). Nulla possiamo fare per evitare che, da oggi, i liquidatori saranno “educati” a ridurre sistematicamente l’offerta in nome della nuova tabella. Quello che possiamo (e dobbiamo) fare è suggerire -sulla base della preparazione ed esperienza giuridica- nuovi percorsi interpretativi (peraltro offerti dagli stessi testi normativi “sponsorizzati” dagli assicuratori) per ribadire il principio costituzionale dell’integrità del risarcimento del danno .

Ed invero nella relazione della nuova tabella per le macropermanenti si precisa che : “In applicazione del criterio dettato dall’articolo 138, comma 2, lettera e), e in ossequio alla più recente giurisprudenza di legittimità, che ritiene che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (così, tra le altre, Cass. n. 9006 del 21/03/2022) è stato infatti ritenuto necessario predisposte tabelle diversificate per il solo danno biologico da un lato e per il danno morale dall’altro“.

Con ciò viene incontestabilmente confermata, da un lato, la differenza ontologica tra il danno biologico e quello morale e, dall’altro, l’estraneità della sofferenza morale alla valutazione medico legale. Proprio tale affermazione impedisce di “convogliare” nella c.d. tabella diversificata, prevista appositamente per il danno morale, gli ulteriori aspetti afferenti al danno biologico (tipo il grado di sofferenza fisica e/o psichica, gli impedimenti, la perdita e/o limitazione dell’autonomia o di aspetti della vita, la modificazione dell’agenda esistenziale, le rinunce, ecc. ) ma differenti dal danno biologico in sé. Su tali aspetti, da oltre dieci anni, assistiamo all’approfondimento ed allo studio encomiabile della medicina legale. Con la nuova tabella che fine faranno tali tipi di lesioni? Tali aspetti non potranno essere considerati già risarciti nella prima tabella (in quanto concernente solo il danno biologico, trattato solo come privazione in percentuale e non come specifica lesione) non nella seconda tabella (esclusivamente dedicata ad un danno, come quello morale, non di competenza dei medici legali).

La soluzione deve essere ricercata quindi nel terzo comma dell’art. 138 C.d.A. (“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), puo’ essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento“).

E’ così evidente che il risarcimento dell’intero danno non patrimoniale viene a sostanziarsi di tre tipi di liquidazione: 1) per il danno strettamente biologico (ossia la lesione in sé) il cui valore è tratto dalla prima tabella; 2) per il danno morale (non avente attinenza con la medicina legale) il cui valore è tratto dalla seconda tabella; 3) per il danno relativo agli aspetti dinamico-relazionale personali (magistralmente indicati nelle varie tabelle sulla sofferenza editi dalla dottrina medico legale) il cui valore attinge alla previsione dell’ulteriore incremento (fino al 30%) di cui all’art. 138, quarto comma, del Codice delle Assicurazioni.

Quindi il ministro Urso e soprattutto l’ANIA (con tutto il suo corteo di spalleggiatori festanti) sono così sicuri che la ciambella preparata sia venuta proprio con il buco?

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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