La Corte di Cassazione, in una recente sentenza (Cass. Civ. 25 gennaio 2024 n.2433), giudicando di un caso che riguardava l’applicazione della Tabella di Milano per macrolesioni, ha affermato che:
“1) il danno morale, ricorrendone le condizioni, deve essere liquidato in via autonoma rispetto al danno biologico e
2) l’aumento previsto dal comma 3 fino al 30 per cento ha ad oggetto soltanto il danno biologico, e non anche quello morale“.
Tali precisazioni sono particolarmente significative alla luce della nuova Tabella Unica Nazionale. E’ infatti una conferma “a priori” (in termini cronologici) della circostanza per la quale la facoltà equitativa del Giudice, prevista dall’art. 138 C.d.A., può essere operata solo nell’ambito del danno biologico (qualora la menomazione accertata “incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati“) e non in quello del danno morale (ontologicamente diverso dal danno biologico e quindi estraneo alla valutazione del medico legale).Per la liquidazione di quest’ultimo andranno applicati i diversi coefficienti moltiplicativi, contenuti nella c.d. tabella del danno morale https://studiolegalepalisi.com/2024/01/18/la-nuova-tabella-nazionale-e-se-la-ciambella-non-fosse-venuta-con-il-buco/.
Particolarmente interessante è anche l’affermazione, contenuta nella sentenza in commento, con la quale, abbandonando (forse?) la recente posizione che relegava la personalizzazione solo a rare situazioni di eccezionalità, precisa che deve procedersi a tale liquidazione equitativa ed aggiuntiva (al massimo del 30%) “in presenza di postumi peculiari, non ordinari e di particolare gravità“, ponendola in relazione all’età del danneggiato ed alla grave percentuale di invalidità permanente, così riconoscendo corretta l'”aggiunta”, operata dal Giudice di merito, del 25%.