Era stato affermato recentemente, da parte della Corte di Cassazione, che se la nozione del caso fortuito poteva consistere anche nel contegno assunto dal medesimo soggetto danneggiato, risultava comunque sempre necessario che la stessa condotta fosse “autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile“, così da essere “dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo“. Acutamente si era rilevato che quindi nel caso di una caduta, per esempio a causa di una buca, la condotta del pedone non potesse considerarsi né imprevedibile (rientrando nel notorio che la buca possa determinare la caduta del passante), né imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca o, almeno, di segnalarla adeguatamente) né eccezionale (in quanto il caminare per esempio sul marciapiede rientra nell’ordinario).
La Corte di Cassazione precisa adesso, in una recentissima sentenza (dd. 24 gennaio 2024 n.2376) che: “deve, invero, ritenersi superato quell’indirizzo – al quale i ricorrenti si richiamano e che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto alle decisioni assunte da questa Corte con le pronunce nn. 2477-2483, rese pubbliche in data primo febbraio 2018″
Ed invero nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile“. E ciò è da ritenersi “l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte” che sarebbe stato peraltro “ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso”
AMEN