Il danno patrimoniale nella prospettiva futura

Il danno patrimoniale richiesto vita natural durante, consistente per esempio nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l’assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce de die in diem, per la cui liquidazione occorre però distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione, ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato. Il Giudice dovrà pertanto monetizzare sia un danno già verificatosi (quello maturato tra il sinistro e la liquidazione); sia un danno che si verificherà nel futuro (quello che verosimilmente maturerà a partire dal momento della liquidazione in poi).

In ordine al primo, trattandosi di un pregiudizio che si assume già avvenuto, il Giudice non può prescindere dall’accertarne la concreta sussistenza, senza potere ricorrere a ragionevoli previsioni, consentite per quanto detto solo con riferimento al danno futuro. Pertanto quando si tratti liquidare un danno passato permanente che si assuma essere consistito nella necessità di una spesa periodica per assistenza, delle due l’una: “o il danneggiato dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.), oppure nessuna liquidazione può essere consentita. Il danno per spese di assistenza, infatti, quando si assuma essere già maturato al momento della liquidazione, è rappresentato dalla spesa sostenuta, non dalla necessità di sostenerla” (Cass. Civ. 13 giugno 2023 n.16844).

Affermazione che, pur nella sua brutalità, non può che essere accettata. Ed invero il danneggiato che, pur avendone bisogno, rinunci ad una assistenza, ad una prestazione, ad un bene e non sostenga la relativa spesa, non può pretendere alcun risarcimento del danno patrimoniale emergente passato, per la semplice ragione che il suo patrimonio non si è ridotto.

E’ ovvio che tale principio comporta una selezione odiosa in termini di classe. Paradossalmente il danneggiato ricco potrà garantirsi un risarcimento in quanto in grado di anticipare le somme che poi gli verranno rimborsate, mentre una vittima povera, non potendo affrontare tale spesa, dovrà rinunciarvi non potendo dimostrare l’esborso. E tale risultato è in qualche modo determinato (così da renderlo più odioso)  dall’atteggiamento dilatorio ed attendista del debitore che, non procedendo ad alcuna offerta, anche in forma di acconto, crea le condizioni ideali per risparmiare sulla pelle della vittima .

Ovviamente -come afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 36596 del 30 dicembre 2023- non potrà il debitore avvantaggiarsi ulteriormente, in prospettiva futura, dell’opera solidaristica e sostitutiva posta in essere eventualmente dai familiari, cercando di imputare così “le conseguenze dell’illecito stesso nella sfera giuridica di soggetti ad esso estranei, sol perché avvinti col soggetto danneggiato da un rapporto di parentela”.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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