La Società medico legale del Triveneto (SMLT) ha pubblicato, alla fine dello scorso gennaio, un proprio contributo tecnico con riferimento al futuro barème per le invalidità dal 10% al 100%, anche con riferimento alla recente TUN (https://associazione.smlt.it/2024/01/26/contributo-tecnico-medico-legale-bareme-danno-biologico-per-invalidita-permanenti-comprese-tra-10-e-100/).
Interessanti sono alcuni passaggi. Il primo riguarda il parametro della invalidità permanente biologica, finalizzato a stabilire quale sia il grado di disfunzionalità psichica o fisica dell’individuo che ha subito un evento lesivo conseguente a fatto illecito. Si precisa giustamente che tale parametro, in sé considerato, “non ha, sotto il profilo “causale”, alcuna corrispondenza automatica, né proporzionale, sui comuni atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti relazionali, che rappresentato il presupposto di stima del danno alla persona di rilevanza economica. Basti considerare, ad esempio, che con una analoga percentuale di IP del 15% possono essere quantificati – senza alcuna differenza ai fini dell’incidenza sul fare e sentire del danneggiato – sia la perdita della funzionale di un rene sia gli esiti coesistenti di disfunzionalità minori (ad esempio la frattura di una clavicola e la perdita della milza). Ne deriva che il solo parametro della invalidità permanente biologica non può tecnicamente rappresentare il solo indicatore tecnico finalizzato a definire economicamente un danno alla Persona, mancando la variabile “qualitativa”, anch’essa necessariamente correlata alla accertata menomazione, idonea a far sì che, a parità di percentuali di Invalidità permanente, sia limitata la possibilità di pervenire a sperequazioni risarcitorie della componente biologica del “danno non patrimoniale”.
Il secondo prende atto che l’aspetto incrementativo (ossia la ricaduta esistenziale che si realizza sugli atti comuni della vita quotidiana, sui comuni aspetti relazionali e sul sentire di qualsiasi danneggiato) “non si sovrappone a quello espresso dalla Cassazione, che afferisce alla “sofferenza intima” intesa come sofferenza derivante da condizioni di danno “non biologiche” (quindi, relative a lesione di differenti diritti costituzionalmente tutelati o al perturbamento dello stato d’animo per l’offesa ecc.). Infatti, quest’ultimo presupposto di danno -oggettivamente- non può avere alcun rapporto di incremento o decremento liquidativo con la sola “invalidità permanente biologica”, derivando da presupposti giuridici – ai fini risarcitori-ontologicamente differenti.
Infine, una precisazione in prospettiva futura, per la quale: “essendo impensabile che nel contesto di una valutazione medico legale di natura accertativa, la quale prevede variabili “quantitative” di ordine esclusivamente anatomo e psichico funzionale, si possano inserire variabili “qualitative”, si dovrà considerare che -qualunque sia la futura impostazione tabellare- si renderà necessario un parallelo inquadramento “di ordine qualitativo “ della componente di “sofferenza correlata. (…) Rimane aperto il problema se il “riequilibrio” della componente “qualitativa” biologica del danno non patrimoniale diventi una incombenza medico-legale, prevedendosi quindi adeguamenti modulati della “generica invalidità permanente” autonomamente liquidabili nel contesto della nuova Tabella di liquidazione Nazionale, ovvero se essa rappresenti –come in passato per le Tabelle di Milano o di Roma- un parametro aggiuntivo, suscettibile di autonoma liquidazione equitativa, utilizzabile dagli Operatori nell’ottica delle fasi conciliative tra le Parti ovvero secondo decisione del Giudice secondo le previsioni dell’art 1226 del Codice Civile“