La Corte d’Appello di Salerno aveva ritenuto che la sussistenza del danno subìto dai congiunti della vittima dell’illecito poteva essere presunta, secondo l’ id quod plerumque accidit, solo con riguardo alla morte dei componenti del nucleo familiare ristretto; al contrario, con riguardo ai soggetti che si trovino in rapporto parentale meno diretto (nel caso di specie fratelli), esso pregiudizio, concretando pur sempre un danno-conseguenza, deve essere allegato e provato da colui che ne invoca il risarcimento, ciò che nella circostanza non era avvenuto.
La Corte di Cassazione (sentenza dd. 4 marzo 2024 n.5769) boccia tale impostazione affermando il principio (peraltro già da tempo affermato) secondo il quale “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 c.p.c., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo“;
La Corte inoltre precisa che: “avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti, può osservarsi che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio) concerne l’aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all’aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall’eventuale convivenza – o, all’opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare“.