Sulla previsione dell’art. 2051 c.c., in tema di responsabilità del custode, si assiste nell’ultimo tempo ad un assestamento della posizione di chiusura della Corte di Cassazione, la quale, come anche nell’ultima sentenza n. 7505 del 20 marzo 2024, ribadisce la natura oggettiva della stessa (in quanto fondata unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e non già su una presunzione di colpa del custode), precisando che può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.
Così paradossalmente la natura oggettiva della previsione della responsabilità si ritorce contro il danneggiato. Ed invero tale natura permette di nascondere (come in un gioco illusionistico) l’elemento colposo del custode (spesso l’incuria nella tenuta della cosa) facendo rimanere sul tavolo solo la colpa del danneggiato (la mera disattenzione). E’ un gioco da ragazzi poi affermarne la portata causale esclusiva della responsabilità della vittima proprio perché non può essere messa a confronto con la colpa del custode, fatta sparire con un colpo di bacchetta.
Nella citata sentenza si riassume la posizione della pretesa “esatta interpretazione” che, ai sensi dell’art. 65 ord. giud., le Sezioni Unite hanno dato dell’art. 2051 c.c., in questi termini :
“a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova de! fortuito”;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato; del terzo, in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito e consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito e consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri:
d’) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d”) valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”;
d”’) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”;
d””) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile“.