A seguito delle lesioni subite in un incidente stradale, che avevano imposto un intervento chirurgico e plurime emotrasfusioni, il ricorrente contraeva l’epatite da virus HCV. Reclamava che anche di questa dovesse rispondere il responsabile dell’incidente stradale, perché in assenza del sinistro non vi sarebbe stato nessun intervento chirurgico e dunque nessuna trasfusione di sangue.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8422 del 28 marzo 2024, respinge la tesi, affermando che: “non sussiste il rapporto di causalità fra l’evento dannoso costituito dall’epatite da virus HCV, contratta a seguito di emotrasfusione compiuta nel corso dell’intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in un sinistro stradale, e la condotta colposa, in violazione delle regole della circolazione stradale, che ha cagionato le dette lesioni“.
La questione affrontata è se, ancor prima della problematica dell’interruzione del nesso eziologico, la condotta che ha cagionato il sinistro stradale possa essere considerata causa antecedente in senso proprio.
La Corte rammenta che, secondo la costante sua giurisprudenza penale, la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare. Il criterio dello scopo della norma violata costituisce integrazione della regola eziologica anche nella giurisprudenza civile. Ed invero secondo questo criterio “quando l’illecito consiste nella violazione di regole poste allo scopo di evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità si estende solo agli eventi dannosi che siano realizzazione del rischio in considerazione del quale la condotta è vietata. Il divieto di una certa condotta presuppone l’individuazione della sequenza causale che tipicamente porta all’evento il cui verificarsi si vuole scongiurare. L’illecito colposo derivante dalla violazione della regola cautelare stabilisce così un peculiare nesso fra colpa ed evento. Nel momento del giudizio sulla colpa specifica, relativo all’applicazione della regola cautelare, vengono svolte le seguenti valutazioni di natura schiettamente causale: a) verificare se l’evento dannoso prodottosi realizzi il rischio per evitare il quale la regola causale è diventata parte dell’ordinamento; b) verificare se l’evento dannoso sarebbe stato evitato con la condotta alternativa lecita“.
Anche nel caso della colpa generica, ricorrono le medesime valutazioni, solo che la regola di condotta non preesiste all’illecito, ma viene ricostruita ex post, a partire proprio dalla fattispecie concreta, valutando se l’evento si ponga quale esito di una sequenza eziologica regolare, che l’agente avrebbe potuto e dovuto prevedere ed evitare.
A fronte di ciò, “deve escludersi che l’epatite da virus HCV contratta a seguito dell’emotrasfusione, eseguita in sede di intervento chirurgico determinato dalle lesioni riportate nel sinistro stradale, possa costituire concretizzazione del rischio della regola che mirava a prevenire il detto sinistro, anche valutando la fattispecie non solo dal punto di vista della colpa specifica, ma anche da quello della colpa generica. L’esistenza del requisito soggettivo della colpa sotto il profilo delle regole della circolazione stradale non vale ad estendere, sul piano eziologico, la responsabilità per l’evento dannoso cagionato dalla condotta quale soggetto agente nella detta circolazione, indubbiamente ipotizzabile, alla responsabilità per un evento, quale la contrazione dell’infezione, che la regola violata non mirava a prevenire“.
Si precisa infine che: “la condotta colposa dell’agente nella circolazione stradale risulta soverchiata da un fattore eziologico, l’emotrasfusione pregiudizievole, che l’agente non poteva dominare in quanto estraneo al fuoco del comportamento che gli era prescritto dalla regola cautelare. La verifica se l’evento dannoso sarebbe stato evitato con la condotta alternativa lecita va fatta, quindi, non rispetto all’evento dannoso estraneo alla regola cautelare, ma a quello che quest’ultima mirava a prevenire, e la valutazione della sua portata eziologica si esaurisce nell’apprezzamento del solo nesso con quest’ultimo evento. Ne discende che non può dirsi, in senso eziologico, che l’emotrasfusione pregiudizievole sarebbe stata evitata dal rispetto della regola cautelare di circolazione stradale“.