La sentenza n. 8349 del 27 marzo 2024 della Corte di Cassazione esamina la la decisione della Corte territoriale di procedere ad una riduzione dell’importo risarcitorio in favore del ricorrente, in considerazione del (preteso) principio secondo cui “l’effettiva percezione del reddito (può) ragionevolmente ridursi con l’avanzare dell’età del sinistrato” e di tenere in considerazione lo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa. La Corte considera la sentenza gravemente carente sul piano logico-giuridico, risolvendosi, in ultima analisi, in un discorso motivazionale dal carattere meramente apparente.
Ed invero la Corte di Cassazione rileva come: “tali argomentazioni appaiono all’evidenza del tutto prive di logicità e sostanzialmente irragionevoli, dovendo attribuirsi carattere decisivo al dato di comune apprezzamento relativo alla normale dinamica reddituale di ciascun lavoratore, di regola destinata ad aumentare con l’avanzare dell’età, vuoi per l’affinamento delle capacità del lavoratore autonomo, dovuto all’accrescimento delle esperienze, vuoi per effetto del maturare dell’anzianità del lavoratore dipendente, comportante di norma incrementi salariali“;
Pure censurabile l’applicazione del coefficiente concernente lo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa, “non comprendendosene più le ragioni operative nel quadro di un sistema che, attraverso la generalizzazione del criterio di liquidazione pensionistica su base contributiva, appare piuttosto volto ad aggravare (invece che ad attenuare) il pregiudizio patrimoniale connesso alla forzata inattività del lavoratore danneggiato“.
La Corte disattende invece la doglianza avanzata dal ricorrente con riguardo alla pretesa violazione delle norme che disciplinano la liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagno, in considerazione della mancata utilizzazione dei coefficienti più attuali, ma lo fa non da un punto di merito ma per la genericità della censura.
Ed invero secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il danno permanente da incapacità di guadagno non può più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con il regio decreto del 1922, dal momento che “questi ultimi, a causa dell’aumento della durata media della vita, e della diminuzione dei saggi d’interesse, non sono idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno. Sicché, per rispettare il principio di integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c. la valutazione deve essere svolta mediante la moltiplicazione del reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, alla stregua di parametri che considerino da un lato, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall’altro, mediante coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano“.
Nel caso di specie, la corte territoriale, aveva ricavato il coefficiente di capitalizzazione dalle più recenti tabelle previdenziali e assistenziali elaborate dall’INAIL.
A fronte di ciò il ricorrente aveva censurato tale scelta “in modo solo generico e sostanzialmente apodittico, essendosi limitato a rilevare la (pretesa) insussistenza di elementi idonei ad attestare l’attualità del coefficiente (senza peraltro sviluppare alcun calcolo che, sulla base di coefficienti alternativi, avrebbe in ipotesi garantito risultati più favorevoli), astenendosi dall’allegare e comprovare il ricorso di alcuna erroneità del richiamo che la corte territoriale ha espressamente operato “alle più recenti tabelle previdenziali e assistenziali elaborate dall’Inail”, risolvendo, pertanto, la propria censura in una sostanziale contestazione nel merito del potere discrezionale di valutazione equitativa del danno che il giudice d’appello ha sul punto esercitato in modo corretto e nel rispetto di parametri adeguati“.
Al fine di ottenere diversa valutazione da parte della Corte di Cassazione sarebbe stato il caso di richiamare e analiticamente rappresentare il punto di approdo operato dalle recenti tabelle di capitalizzazione, adottate dall’Osservatorio della Corte di Appello di Milano https://studiolegalepalisi.com/2023/05/28/la-nuova-tabella-per-il-calcolo-del-lucro-cessante/), così rilevando i limiti e le carenze del metodo utilizzato dalla Corte territoriale.