La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8374 n. 28 marzo 2024, ha confermato il proprio precedente orientamento per il quale: “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 c.c., seconda comma, ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” . Precisa inoltre che la presunzione di eguale responsabilità, in ragione della sua funzione meramente “sussidiaria”, opera “soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro“.
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Il proprietario del veicolo è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal trasportato danneggiato
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 19513 del 16 luglio 2024, ribadisce