La garanzia assicurativa modulare in ambito r.c.a.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10394 del 17 aprile 2024, modula, in tema di r.c.a., la funzione assicurativa, specificando che la stessa, nei casi di danno dolosamente provocato dal danneggiante, risarcisce il danneggiato ma non garantisce il responsabile, risultando peraltro irrilevante la circostanza che l’area di circolazione non risulti ordinariamente adibita a transito veicolare. E’ sufficiente infatti che l’utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, ciò che accade allorché il danno sia determinato dal movimento del veicolo, sia pure in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto.

Il principio viene espresso in relazione ad una vicenda di cronaca. La vittima mentre camminava in una via cittadina, veniva affiancata da una vettura , il cui conducente – dopo averla inseguita con l’auto, insultandola e minacciandola – raggiunta in un campo arato, l’arrotava per due volte, infine colpendola con calci al volto mentre era intrappolata sotto l’auto.

I due presunti ostacoli (investimento volontario e luogo non aperto alla circolazione) alla condanna della compagnia del veicolo del responsabile del delitto a favore della vittima vengono superati dalla Corte, sulla base del prioritario principio di tutela del danneggiato, come affermatosi a livello europeo.

Ed invero, per quanto riguarda la sede dell’incidente, richiamando suo precedente orientamento, la Corte conferma l’irrilevanza della natura pubblica o privata dell’area di circolazione, nonché del tipo di uso che del mezzo si faccia, perché è “l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del “numero indeterminato di persone”, il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro” (cfr. S.U. Cass. Civ. 30 luglio 2021 n. 21983).

L’ammissibilità della pretesa risarcitoria azionata dal danneggiato verso l’assicuratore del responsabile risulta, dunque, subordinata alla sola condizione che l’uso del veicolo – qualunque esso sia – “rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo“. Viene così in rilievo la seconda questione: se l’uso intenzionale dello stesso, per arrecare danno, possa dirsi riconducibile a tale paradigma.

La Corte di Cassazione osserva che anche l’impiego di un veicolo, sostanziatosi nell’investimento della vittima, nell’intento deliberato di ferirla o di ucciderla, rientra comunque nella circolazione perché l’incidente risulta comunque determinato dal movimento di un’automobile, sia pure in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto.

Su tali basi conferma un costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in nome dell’esigenza di tutela primaria del soggetto danneggiato – esigenza che è a fondamento dell’intero sistema della responsabilità civile autoveicoli, tanto che il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto a coprire anche il danno causato da veicolo non assicurato – il contratto di assicurazione viene, in un certo senso, a scindersi“; esso “opera in favore del terzo danneggiato che ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno”, mentre “non opera in favore dell’assicurato danneggiante, contro il quale l’assicuratore avrà il diritto di regresso, come se il contratto in realtà non ci fosse

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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