La Corte di Cassazione, confermando i suoi precedenti arresti (https://studiolegalepalisi.com/2023/06/03/anche-la-riparazione-antieconomica-deve-essere-risarcita/), afferma, nella recente sentenza n. 10549 del 18 aprile 2024, che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2058 c.c. “la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull’entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato“.
Precisa inoltre che, nell’ipotesi in cui il danneggiato decida – com’è suo diritto – di procedere comunque alla riparazione (accertata come antieconomica) anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, devono essere riconosciute tutte le voci di danno che gli competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo, anche se non sostenute. E ciò perché in caso contrario si tradurrebbe in una indebita locupletazione per il responsabile.