Le c.d. linee guida, la cui rilevanza nel giudizio di responsabilità sanitaria è stata confermata dalla Legge Gelli, non si pongono però come elemento risolutore di ogni questione. Lo afferma correttamente la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 10765 del 22 aprile 202.
In primo luogo la stessa Corte richiama il consolidato principio secondo il quale , in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una nuova malattia (e ciò in base alla regola del “più probabile che non”) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.
In tale contesto la Corte precisa che: “le linee guida, in ambito di attività medico-chirurgica, non hanno rilevanza normativa o “parascriminante”, non essendo né tassative, né vincolanti; conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell’accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida“.
La Corte afferma tale principio per un caso nel quale è stata ritenuta sussistente il nesso causale tra la condotta dei medici, che hanno eseguito l’intervento chirurgico di sutura del tendine d’Achille, e il decesso del paziente per arresto cardiocircolatorio, in seguito a trombosi venosa profonda, individuando nella mancata somministrazione di eparina postoperatoria (comunque suggerita dalla stessa letteratura medica specialistica precedente all’intervento chirurgico) e nella carenza di adeguate indagini preoperatorie sulle patologie cardiache a carico del paziente l’inadempimento, eziologicamente rilevante, della prestazione sanitaria, anche in assenza di una specifica linea guida di copertura.