Art. 2051 c.c.: la responsabilità per cosa oggetto di appalto

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12456 del 7 maggio 2024, afferma che: “qualora i terzi subiscano danni da una cosa di proprietà in possesso (o nella custodia) di un determinato soggetto, interessata da un contratto di appalto di lavori, il danneggiato, al fine di conseguire il risarcimento dal proprietario o dal possessore della cosa, deve provare soltanto il nesso causale tra il danno e la cosa custodita dal proprietario o possessore, committente i lavori; mentre quest’ultimo, per esonerarsi dalla propria responsabilità di custodia della cosa ai sensi dell’art. 2051 c.c., deve provare di aver scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito direttive adeguate al fine di consentirgli di svolgere i lavori edili appaltati in piena autonomia e di aver esercitato suoi poteri di controllo e vigilanza sullo stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell’appaltatore non prevedibile e/o evitabile, riconducibile pertanto in un’ipotesi di caso fortuito costituito dalla condotta di quest’ultimo

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni ai terzi procurati nel corso dell’esecuzione di lavori conferiti in appalto è disciplinata da tre fondamentali regole:

a) l’appaltatore è responsabile in via esclusiva dei danni verso il terzo ogni qual volta questi abbia svolto in piena autonomia la sua attività;

b) rispondono in concorso sia l’appaltatore che il committente nel caso in cui sia dimostrato che il committente si è ingerito con specifiche direttive che hanno limitato, anche se non escluso, l’autonomia dell’appaltatore;

c) risponde soltanto il committente: sia nel caso in cui questi abbia deciso di avvalersi di impresa palesemente inadeguata a svolgere l’attività affidata; sia nel caso in cui si sia ingerito nell’attività dell’appaltatore con direttive così specifiche da escludere l’autonomia dell’appaltatore (rendendolo un nudus minister).

Si è però distinta l’ipotesi in cui i danni siano stati causati a terzi dall’attività svolta dall’appaltatore dal caso in cui i danni siano stati causati a terzi direttamente dalla cosa, oggetto dell’appalto, sempre in costanza di esecuzione di quest’ultimo. Precisamente, nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi dall’attività dell’appaltatore, viene in rilievo la regola di responsabilità per colpa, posta dall’art. 2043 c.c., e dei danni causati a terzi risponde di regola esclusivamente l’appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l’art. 2049 c.c. al committente), fatta salva l’ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell’attività dell’appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, gravanti sul committente (ipotesi nella quale è configurabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell’appaltatore).

Al contrario, nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi dalla cosa oggetto di appalto, viene in rilievo la regola di responsabilità posta dall’art. 2051 c.c. e dei danni cagionati ai terzi risponde di regola anche il committente (in quanto l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente), fatta salva l’ipotesi in cui il committente dimostri che il danno si è verificato per causa esclusiva del fatto dell’appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (ipotesi questa nella quale il committente è esonerato da responsabilità e, in caso di condanna, ha comunque il diritto di agire eventualmente in manleva contro l’appaltatore).

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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