Il ricorrente impugnava il capo di sentenza che aveva escluso il risarcimento del danno esistenziale, in quanto già compreso nel risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, assumendo che tale statuizione sarebbe stata in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che distingue il danno morale, inteso quale sofferenza interiore, e lo sconvolgimento della sfera dinamico-relazionale della persona, inteso quale danno esistenziale.
La critica però non ha fondamento. Ed invero con la sentenza n. 13786 del 17 maggio 2024, la Corte di Cassazione, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, esclude che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca.
Piccola annotazione personale: è con richieste di questo genere, che non tengono realmente conto della struttura dell’articolazione del danno, che si espone il danno esistenziale ad un pericoloso fenomeno inflazionistico che mina la credibilità di tale voce. Ed invero sarà facile far veicolare l’annotata decisione come l’ennesima conferma dell’inesistenza del danno esistenziale quando in realtà la Corte afferma esattamente il contrario: il danno esistenziale esiste sicuramente, tanto da costituire la sostanza della voce della lesione del vincolo parentale.