La fiducia tradita e la lesione al diritto di autodeterminazione

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La vicenda è di quelle dolorosa.

Nell’ottobre del 2005, al padre ed al marito dei ricorrenti veniva diagnosticato un grave e incurabile tumore polmonare, per la cura del quale veniva sin da subito sottoposto a cicli di chemioterapia e a trattamento con morfina; data la gravità della situazione oncologica, i figli, su suggerimento di terze persone, si rivolgevano per la cura del padre ad un medico, il quale proponeva loro una cura alternativa a quella tradizionale, fondata sulla somministrazione di un prodotto (Biotex), previa sospensione del trattamento chemioterapico e dei cicli di morfina. Avviata la cura e non avendo notato alcun miglioramento, il medico integrava ulteriormente la terapia e consigliava di somministrare il Biotex per endovena, raccomandandosi comunque di non ricorrere alla chemioterapia e alla morfina e assicurando la piena guarigione. Il paziente moriva.

I congiunti ricorrevano al Tribunale di Venezia chiedendo il risarcimento sia del danno patrimoniale, quantificato in euro 500,00, corrispondente alla somma erogata a titolo di corrispettivo per l’acquisto del prodotto Biotex, sia di tutti i danni non patrimoniali patiti a seguito del dolore e della sofferenza che la condotta del medico aveva loro cagionato. Stigmatizzavano in particolare il fatto che, facendo leva sulle debolezze dei congiunti in una situazione già connotata da evidente drammaticità, il medico avrebbero artificiosamente ingenerato una falsa speranza di guarigione al fine di trarne profitto.

Sia il Tribunale che la successiva Corte di Appello accoglievano la domanda, osservando che: a) l’oggetto del processo era da individuarsi nella sussistenza del nesso di causalità non tra la condotta truffaldina del medico e il decesso , quanto piuttosto tra la predetta condotta e le sofferenze patite dal paziente e dai prossimi congiunti in sua conseguenza; b) il danno lamentato in giudizio dai prossimi congiunti doveva essere ascritto sia a quello patito iure proprio, per le sofferenze condivise con il padre/marito derivanti dall’affidamento (mal) riposto nel miglioramento dello stato della malattia in conseguenza della assunzione del prodotto Biotex, e di quello vantato iure hereditatis, derivante dalla lesione della libertà di autodeterminazione di Va.Gi. che si esplica anche attraverso la consapevole scelta dei trattamenti terapeutici a tutela della propria salute e della dignità umana; c) sotto il profilo del quantum debeatur, quantificavano il danno in ragione della reiterata gravità del comportamento perpetrato che, con un “agire illecito protrattosi nel tempo e con modalità sempre più subdole (…) e con disprezzo della dignità dell’uomo” approfittava dello stato di sofferenza del malato e dei suoi prossimi congiunti al fine di trarne profitto. Nella successiva sentenza n. 14245 del 22 maggio 2024, la Corte di Cassazione, convalidando la quantificazione del danno, ha preso in considerazione le seguenti conseguenze scaturenti dalla lesione del diritto alla autodeterminazione (danno evento), ritenendoli meritevoli di risarcimento: “a) il grave approfittamento da parte del Fe.Pa. e del Gi.Ro. della condizione di particolare soggezione psicologica ed emotiva in cui vennero a trovarsi il Va.Gi. e i suoi congiunti di fronte all’infausta diagnosi di malattia tumorale; b) la protervia dei convenuti nell’agire illecito protrattosi nel tempo e con modalità sempre più subdole (somministrazione endovenosa); c) il profondo senso di frustrazione derivante dalle fraudolente promesse di guarigione; d) l’interruzione delle cure chemioterapiche e di morfina, su suggerimento dei predetti convenuti, che seppur non avrebbero determinato la guarigione, quantomeno ne avrebbero lenito il dolore derivante dal progredire della malattia“.

Affermazione questa, molto interessante in quanto conferma che, nella valutazione del danno non patrimoniale (soprattutto quello morale), la condotta del responsabile non può essere considerata indifferente, così che risulta infondata la tesi per la quale nel risarcimento del danno non vi sia spazio anche per una componente punitiva, non potendosi ritenere che la funzione del risarcimento si esaurisca nel solo aspetto compensativo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14245 del 22 maggio 2024, conferma le precedenti decisioni. rilevando la sussistenza del “nesso di causalità sussistente tra la condotta truffaldina e fraudolenta e l’alterazione della sfera di libera determinazione, alterazione che avrebbe provocato ingenti sofferenze sia nel paziente che nei prossimi congiunti, causate dall’aver ingenerato un affidamento circa l’efficacia curante del Biotex“.

La Corte a tale effetto precisa che “la situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento è il diritto all’autodeterminazione, quale diritto ad intraprendere, in libertà e consapevole autoresponsabilità, scelte per sé e la propria esistenza in assenza di qualsiasi alterazione o interferenza da parte di condotte riconducibili a soggetti terzi; là dove da tale lesione siano dunque derivate conseguenze dannose di natura patrimoniale (lesione del diritto alla autodeterminazione negoziale) ovvero di natura non patrimoniale (quai sofferenze soggettive e limitazione della libertà di disporre di se stessi) esse non potranno che essere risarcite, salva pur sempre la prova contraria“.

I giudici della Suprema Corte rammentano che: “seppur con riferimento a fattispecie di omessa tempestiva diagnosi di patologie oncologiche ad esito, comunque, infausto è attuale nella giurisprudenza di questa Corte la considerazione per cui è configurabile in termini di perdita diretta di un bene reale, certo (sul piano sostanziale) ed effettivo quello correlato al diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto

A prescindere dai profili attinenti al risarcimento del danno da perdita di chance indissolubilmente legati alla lesione del diritto alla salute per fatto illecito imputabile al terzo, si afferma che deve essere “autonomamente risarcibile la perdita di quel ventaglio di opzioni tra le quali il paziente ha il diritto di scegliere dinanzi alla prospettiva di un exitus imminente, ovvero non solo l’eventuale scelta di procedere all’attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di alternative d’indole meramente palliativa, ma anche la stessa e ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all’ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine, giacché, tutte queste scelte “ppartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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