La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15112 del 29 maggio 2024, conferma la validità dei criteri contenuti nella Tabella del Tribunale di Milano in caso di premorienza della vittima per cause indipendenti dal sinistro.
Ed invero, richiamando il criterio enunciato in un precedente arresto, afferma che: “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti”.
In particolare, si precisa che “il calcolo del danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell’età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio; rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell’ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva“.
Per contro, il criterio indicata nel motivo di ricorso, facendo riferimento al valore di una persona di 100 anni, ossia il valore massimo di età prevista, risulta non è conforme a quello identificato dalla giurisprudenza di questa Corte.