L’indifferenza del giudice verso la consulenza di parte

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Veniva proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione, con cui si lamentava la pretesa nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione. Il giudice di merito non avrebbe esaminato le osservazioni medico legali formulate dal consulente tecnico di parte, non avendo indicato nella motivazione le ragioni della scelta di disattenderle, limitandosi ad un richiamo acritico delle conclusioni del proprio CTU. La Corte, con la sentenza n. 15218 del 30 maggio 2024, ritiene non sussistere l’invocato difetto assoluto di motivazione.

I Giudici di Piazza Cavour premettono che la c.t.u. è atto processuale che svolge la funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in alcuni casi di responsabilità sanitaria), assurge a fonte di prova dell’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente): essa stessa, quindi, non costituisce un fatto storico, un accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito.

Quindi la Corte di Cassazione rileva che per la consulenza di parte: “non ci sia un preciso obbligo da parte del giudice di merito, di porre espressamente le osservazioni del c.t.p. a confronto con le considerazioni del c.t.u. per confutarle e spiegare le ragioni per le quali non le si condivide ai fini della resistenza logica complessiva della motivazione, ove questa condivida le conclusioni cui è giunto il consulente di ufficio. Nell’economia complessiva della motivazione deve ritenersi sufficiente che da essa si ricavi che il giudice di merito ha visionato e preso in considerazione le osservazioni del consulente di parte e le abbia consapevolmente disattese, non essendo necessaria una replica diretta, esplicita alle osservazioni del consulente di parte quando emerga dal contesto motivazionale che esse siano state esaminate e considerate, benché non ritenute convincenti“.

A diversa conclusione potrebbe giungersi nel solo caso in cui: “la consulenza di parte segnali al consulente la pretermissione di un preciso fatto storico, che l’ausiliare avrebbe dovuto tenere in conto e che non sia stato invece considerato: in quel caso, il giudice di merito dovrà valutare ed esprimersi sulla decisività del fatto e sull’incidenza della sua omessa considerazione sulla valutazione tecnica del c.t.u., che potrebbe risultare alterata dalla mancanza di un elemento decisivo“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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