La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15637 del 4 giugno 2024, dà continuità al proprio precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente C.d.A., il proprietario del veicolo assicurato deve essere chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, al fine di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, in vista dell’azione di regresso dell’assicuratore. Tale necessità sia sia quando nell’incidente vi sia il coinvolgimento di un altro veicolo (con esercizio dell’azione di cui all’art. 141 C.d.A.) sia quando è coinvolto il solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato (attivazione dell’azione di cui all’art. 144 C.d.a.A.).
Ed invero se nell’ipotesi dell’azione ordinaria (ex art. 144 C.d.A.) non vi è dubbio che debba essere chiamato anche il responsabile del danno”, da identificare con il proprietario del veicolo, a conclusioni diverse non può giungersi in caso di qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 141 C.d.A.. Ed invero: “soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede l’art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l’art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all’art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall’art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell’art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell’accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l’altra essendo quella dell’accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell’art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l’assicuratore) ed un terzo soggetto. L’estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall’accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione è l’indirizzo di questa Corte, già a partire dalla sentenza 22 novembre 2016 n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, al fine di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, in vista dell’azione di regresso dell’assicuratore. L’indirizzo si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020 n. 7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all’art. 141“.
Comunque venga ricostruita, quindi, sul piano sistematico, l’azione promossa dal terzo trasportato che agisca nei confronti dell’assicuratore del vettore, non è in discussione la sussistenza del litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo assicurato.