La malattia di Alzheimer e la sua indennizzabilità assicurativa

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Veniva portata all’esame della Corte di Cassazione un ricorso avente per oggetto l’indennizzabilità o meno, sulla base di polizza assicurativa per infortuni ed invalidità permanente da malattia, della patologia di Alzheimer.

Il Tribunale, disposta c.t.u., aveva rigettato la domanda, ritenendo non operativa la polizza, in quanto la malattia di Alzheimer, rientrante tra le “sindromi organiche cerebrali”, non era assicurata ai sensi delle condizioni generali di polizza. La Corte di Appello, previo un approfondimento richiesto al medesimo c.t.u. nominato in prime cure, accoglieva invece la domanda, ritenendo che, sulla base della consulenza e dei testi scientifici citati dall’ausiliario, dovesse distinguersi tra sindromi e malattie vere e proprie, queste ultime aventi una propria precisa identificazione ed eziologia; sulla base di questa ripartizione, riteneva che solamente le sindromi di origine psichiatrica fossero da ricondursi tra le fattispecie non assicurabili, cui faceva riferimento le condizioni di polizza e non anche le malattie neurologiche, specificamente previste e descritte ed identificate come tali in articoli scientifici e negli elenchi del Ministero della Salute, tra le quali riconduceva la malattia di Alzheimer.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 15218 del 30 maggio 2024, rileva come la materia del contendere verta sull’interpretazione da dare ad una clausola contrattuale, partendo dal significato comune che una determinata espressione ha in ambito scientifico: si tratta quindi una questione di interpretazione e valutazione. La Corte conferma la sentenza del giudice di appello ritenendo che: “la limitazione dell’oggetto del contratto non tenga fuori anche le patologie neurologiche accertate come l’Alzheimer, in questo modo implicitamente ma chiaramente disattendendo le osservazioni svolte dalla consulenza di parte“.

In particolare rileva che: “alla denominazione “sindromi organiche cerebrali” cui fa riferimento l’articolo del contratto per escluderle dalla copertura assicurativa non corrisponde una precisa definizione scientifica, né tanto meno una nozione recepita a livello normativo. L’unica “fonte” scientifica che cita la ricorrente, che peraltro non ha, a sua volta, alcuna valenza normativa né paranormativa, è la “Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati”, predisposta dalla Organizzazione mondiale di sanità e recepita dal Ministero della salute. Ritenere che l’Alzheimer, benché non espressamente indicato nella polizza, si dovesse ritenere escluso o meno dalla copertura assicurativa perché riconducibile o meno entro l’ambito delle “sindromi organiche cerebrali” è una interpretazione del contratto, effettuata motivatamente dal giudice di merito e che resiste alle censure. La corte d’appello ha infatti ritenuto, conformemente alle considerazioni del consulente tecnico di ufficio, che il riferimento alla classificazione dell’OMS (…) non fosse univoco. A fronte di questa affermazione, il giudice ha effettuato la sua scelta ricostruttiva

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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