Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della responsabilità per danni da cose in custodia, occorre avere riferimento alla concreta disponibilità materiale di queste ed anche solo in ipotesi di concorso nella disponibilità. E’ necessario e sufficiente quindi un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento.
Nel solco di tale consolidato orientamento, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11942 del 3 maggio 2024 ha affermato che: “in relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità per custodia del Comune a prescindere dal fatto che esse siano di proprietà privata, purché esse siano inserite … tra le strade adibite a pubblico transito. Infatti, va premesso che ai fini della definizione stessa di “strada”, è rilevante, ai sensi dell’art. 2 del Codice della Strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È, pertanto, l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada e la legittimazione passiva del Comune, fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada. Ciò è confermato dall’ultimo inciso del comma sesto dell’articolo 2, ai sensi del quale anche le strade “sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico“.
Ricapitolando:
a) l’obbligo di custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. sussiste in capo al Comune anche sulle strade vicinali o private, indipendentemente dalla proprietà delle stesse e dalla sussistenza o meno di un potere di disporne in capo all’Ente, purché ne sia accertata la destinazione ad uso pubblico, come per l’appunto nel caso di specie è stato accertato dalla corte di merito;
b) anche a tali strade si applicano le disposizioni del Codice della Strada;
c) per eventuali danni riportati dagli utenti legittimato passivo è il Comune;
d) obblighi conseguenti all’obbligo di custodia sono la manutenzione e messa in sicurezza, non solo delle strade, ma anche delle aree pubbliche o private adiacenti, quando ne possa derivare pericolo agli utenti.