La Corte di Appello aveva rigettato la richiesta risarcitoria, per il danno derivante da fauna selvatica, ritenendo che sussistessero indizi sufficienti per presumere una disattenta e negligente condotta di guida della conducente, atteso che non era stata in grado di evitare l’impatto con l’animale selvaticono comunque di gestire le conseguenze dell’attraversamento della strada da parte dell’animale.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16665 del 14 giugno 2024, correttamente rileva che il ragionamento del giudice d’appello si risolve in una mera tautologia, essendosi ricercata la riprova dell’imprudenza della conducente, a ben vedere, nello stesso verificarsi dell’evento; come a dire: il solo fatto che l’incidente s’è verificato dimostra che la danneggiata non s’è conformata alle regole prudenziali sulla condotta da tenere in dette condizioni.
Quella descritta -annota la Corte – è “una linea decisoria che, ovviamente, non può seguirsi. Perché ciò che la Corte avrebbe dovuto individuare (ed è l’aspetto essenziale, nell’ottica del giudizio controfattuale), al fine di accertare il punto controverso, è quale fosse la condotta esigibile onde escludere, con elevata probabilità, che l’evento per cui è processo si verificasse, per poi parametrare tale ipotetica condotta con il ventaglio di conoscenze in possesso della stessa danneggiata“