Risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa di un socio di una società di persone

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16421 del 2024, ricapitola i principi in ordine al danno subito da una società di persone in conseguenza della perdita della capacità lavorativa di un proprio socio lavoratore.

Richiamando la propria precedente sentenza n. 29829/2018 in primo luogo afferma la diversità di regime con le società dei capitali, per le quali è: “consolidato il principio in base al quale ove per effetto dell’illecito commesso da un terzo la società subisca un danno, ancorché suscettibile di incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla stessa società, e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio, e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito (cfr. Cass. Civ. 24 dicembre 2009 n. 27346; Cass. Civ. 8 settembre 2005 n. 17938); con la conseguenza che il pregiudizio subito dal socio quale mero riflesso dei danni arrecati al patrimonio sociale (cfr. Cass. Civ. 23 giugno 2010 n. 15220) non è autonomamente risarcibile (cfr. Cass. Civ. 14 febbraio 2012 n. 2087), quantomeno laddove costituisca “una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della)” società (cfr. Cass. Civ. 11 dicembre 2013 n. 27733)“.

Con riferimento alle società di persone -e in particolare alla società in accomandita semplice- precisa invece che: “in caso di illecito commesso nei confronti della medesima da un terzo ben può il socio -anche accomandante – fare autonomamente valere la propria pretesa al risarcimento del danno subito in ragione della percezione di un minor utile conseguente alla produzione di un minor reddito da parte della società (cfr. Cass. Civ. 17 dicembre 1990 n. 11953), ovvero della totale perdita come nella specie degli utili ritratti dalla società all’esito del relativo scioglimento e messa in liquidazione per l’impossibilità di operare (nel caso in ragione della totale incapacità lavorativa conseguita al socio accomandatario all’esito del sinistro stradale, in precedenza unico prestatore di qualificata e nel caso infungibile opera)“.

Ed invero: “diversamente da quanto avviene nelle società di capitali, allorquando ex art 2433 c.c. l’assemblea approva il bilancio e delibera sulla distribuzione degli utili, ai sensi dell’art. 2262 c.c. (applicabile anche alla accomandita semplice) il socio di una società di persone ha diritto all’immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio dopo l’approvazione del rendiconto, non potendo parlarsi di utili realmente conseguiti (art. 2303 c.c.) laddove da tale atto non risultanti (cfr. Cass. Civ. 17 febbraio 1996 n. 1240; Cass. Civ. 31 dicembre 2013 n. 28806). A tale stregua, ove, in conseguenza dell’impossibilità di prosecuzione dell’attività sociale con conseguente scioglimento e messa in liquidazione della società, come nella specie subisca la perdita del “guadagno” ritratto dalla società il socio (nella specie l’odierna ricorrente, accomandante) ben può far valere direttamente nei confronti del terzo danneggiante il subito danno, consistente nella perdita della sua quota parte di utili della società. La relativa posizione giuridica attiva o di vantaggio nel caso lesa è da individuarsi in un diritto di credito ovvero in una ragione di credito (quale aspettativa giuridica fondata sulla posizione di socio di società di persone, nella specie del tipo Sas), a seconda che si tratti di utili conseguiti o futuri. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, anche la lesione del credito da fatto illecito del terzo (nel caso, il concorrente responsabile nella causazione del sinistro stradale de quo) è risarcibile ex art. 2043 c.c. (v. già Cass. Civ. Sez. Un. 24 giugno 1972 n. 2135). Non è al riguardo necessaria la sussistenza in capo al danneggiato di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente che vanti anche una mera ragione di credito, quand’anche eventuale (cfr. Cass. Civ. 18 febbraio 1998 n. 1712). Atteso che la natura (patrimoniale o non patrimoniale) del diritto va tenuta distinta dalla natura (patrimoniale o non patrimoniale) del danno, si è da questa Corte sottolineato che l’obbligazione risarcitoria è invero autonoma rispetto al titolo da cui essa scaturisce (cfr. Cass. Civ. 21 aprile 1986 n. 2812; Cass. Civ. 3 ottobre 2013 n. 22601; Cass. Civ. 10 gennaio 2012 n. 52 , ove si è affermato che ben può il diritto (o la ragione) di credito al risarcimento del danno costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell’art. 1260 c.c.). Orbene, in presenza di utili conseguiti dalla società di persone (nella specie, società in accomandita semplice), il socio (nella specie, accomandante) ha un diritto di credito alla percezione della sua relativa quota parte. Trattandosi di utili dalla società non ancora conseguiti ma meramente futuri, l’impossibilità di relativa ritrazione conseguente alla cessazione della società rimane invero integrata un’ipotesi di lesione aquiliana della mera possibilità, qualificabile come chance, del relativo conseguimento. Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo la chance, quale concreta ed effettiva (e non meramente potenziale) occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto bensì un’entità patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione (cfr. Cass. Civ. 12 giugno 2015 n. 12211; Cass. Civ. 4 marzo 2004 n. 4400)

A fronte di ciò: “il socio di società di persone, e di una società come nella specie in accomandita semplice in particolare, è pertanto titolare: a) del diritto di credito alla percezione degli utili prodotti; b) della ragione di credito avente ad oggetto la chance di conseguimento degli utili futuri. Posizioni giuridiche attive o di vantaggio immediatamente e direttamente incise e violate dal fatto illecito del terzo come nella specie comportante la cessazione dell’attività della società, delle quali il socio titolare ben può direttamente ed immediatamente pretendere tutela nei confronti del terzo danneggiante. La lesione di tali posizioni giuridiche soggettive attive o di vantaggio cagionata dal fatto illecito del terzo determina infatti in capo al titolare un danno patrimoniale attuale, quello derivante dalla lesione della chance essendo -come detto- intrinsecamente caratterizzato dalla necessaria proiezione futura

Sotto altro profilo si sottolinea che: “presupposto di tale danno è non già la perdita della “capacità lavorativa” del socio danneggiato, ridondante nella “perdita” della sua “capacità di guadagno”, bensì l’obiettiva circostanza della totale perdita della possibilità di (continuare a godere della) ritrazione degli utili societari in conseguenza impossibilità di prosecuzione dell’espletamento dell’attività sociale (cfr. Cass. Civ. 17 dicembre 1990 n. 11953). In altri termini, avuto riferimento all’ipotesi in esame il pregiudizio attuale subito dal socio consiste non già nella perdita degli utili o del “guadagno” (bene finale) bensì nella perdita dell’occasione del relativo conseguimento“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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