La ricorrente aveva fatto presente come l’anno prima aveva avviato un’attività di vendita ambulante insieme al marito, attività che nell’anno successivo aveva avuto dei ricavi, e che però, dopo la morte del marito, era stata interrotta. I giudici di merito rigettavano la domanda con l’argomento che, da un lato, la prova della reddittività di tale attività era fornita per solo un anno, tanta era stata la durata di essa, poi cessata per la morte del marito, per altro verso che “l’attività in questione – quella di commercio ambulante, appunto – si caratterizza per una certa aleatorietà nell’andamento dei ricavi che non consente di stabilire con sufficiente certezza se nel futuro vi sarebbero stati incrementi di guadagno ed in quale misura, né che negli anni successivi la vittima avrebbe davvero continuato a svolgere quel tipo di lavoro“. La ricorrente sosteneva che quanto allegato era già di per sé sufficiente, e che la corte aveva omesso di tenere in considerazione il dato della chiusura dell’attività dovuto proprio alla morte del marito, dato rilevante e controverso.
La Corte di Cassazione (sentenza del 2 luglio 2025 n. 17881) ritiene fondato il motivo, rilevando che: “la Corte di appello nega il lucro cessante sulla base di un ragionamento controfattuale errato: che non era escluso che i ricavi avrebbero potuto comunque diminuire da sé, o che l’attività avrebbe potuto cessare per altre ragioni. Così facendo, sostituisce all’evento concreto di cui il danneggiato si duole (aver dovuto cessare l’attività per la morte del congiunto) un evento ipotetico (l’attività poteva cessare comunque per altre cause). Se non che il danneggiato si duole di quel concreto ed effettivo evento, non di uno ipotetico. E dunque la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare se la morte del marito ha causato la cessazione dell’attività senza ovviamente porsi il problema se tale attività in futuro avrebbe potuto cessare comunque: come dire che se uccido taluno non è evento rilevante considerato il fatto che avrebbe potuto morire per altro. Ovviamente l’efficacia causale di una condotta (quella dei medici, nella fattispecie) si valuta rispetto al concreto evento verificatosi (se abbiano causato anche la fine dell’attività commerciale) e non rispetto ad un evento ipotetico e futuro: che l’attività avrebbe potuto andare male di suo negli anni seguenti non toglie che potrebbe essere andata di fatto male per via della perdita del marito e socio“