Lucro cessante: errato ragionamento controfattuale

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La ricorrente aveva fatto presente come l’anno prima aveva avviato un’attività di vendita ambulante insieme al marito, attività che nell’anno successivo aveva avuto dei ricavi, e che però, dopo la morte del marito, era stata interrotta. I giudici di merito rigettavano la domanda con l’argomento che, da un lato, la prova della reddittività di tale attività era fornita per solo un anno, tanta era stata la durata di essa, poi cessata per la morte del marito, per altro verso che “l’attività in questione – quella di commercio ambulante, appunto – si caratterizza per una certa aleatorietà nell’andamento dei ricavi che non consente di stabilire con sufficiente certezza se nel futuro vi sarebbero stati incrementi di guadagno ed in quale misura, né che negli anni successivi la vittima avrebbe davvero continuato a svolgere quel tipo di lavoro“. La ricorrente sosteneva che quanto allegato era già di per sé sufficiente, e che la corte aveva omesso di tenere in considerazione il dato della chiusura dell’attività dovuto proprio alla morte del marito, dato rilevante e controverso.

La Corte di Cassazione (sentenza del 2 luglio 2025 n. 17881) ritiene fondato il motivo, rilevando che: “la Corte di appello nega il lucro cessante sulla base di un ragionamento controfattuale errato: che non era escluso che i ricavi avrebbero potuto comunque diminuire da sé, o che l’attività avrebbe potuto cessare per altre ragioni. Così facendo, sostituisce all’evento concreto di cui il danneggiato si duole (aver dovuto cessare l’attività per la morte del congiunto) un evento ipotetico (l’attività poteva cessare comunque per altre cause). Se non che il danneggiato si duole di quel concreto ed effettivo evento, non di uno ipotetico. E dunque la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare se la morte del marito ha causato la cessazione dell’attività senza ovviamente porsi il problema se tale attività in futuro avrebbe potuto cessare comunque: come dire che se uccido taluno non è evento rilevante considerato il fatto che avrebbe potuto morire per altro. Ovviamente l’efficacia causale di una condotta (quella dei medici, nella fattispecie) si valuta rispetto al concreto evento verificatosi (se abbiano causato anche la fine dell’attività commerciale) e non rispetto ad un evento ipotetico e futuro: che l’attività avrebbe potuto andare male di suo negli anni seguenti non toglie che potrebbe essere andata di fatto male per via della perdita del marito e socio

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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