La Corte di Cassazione, con l’ultima sentenza del 9 luglio 2024 n. 18817, conferma l’oramai stabile orientamento (https://studiolegalepalisi.com/2023/12/29/confermata-la-responsabilita-della-regione-per-i-danni-causati-dalla-fauna-selvatica/) che individua nelle Regioni il soggetto responsabile ai sensi dell’art. 2052 c.c. per danni da fauna selvatica (cfr., a partire da Cass. Civ. 20 aprile 2020 n. 7969; Cass. Civ. 22 giugno 2020 n. 12113; Cass. Civ. 6 luglio 2020 n. 13848; Cass. Civ. 2 ottobre 2020 n. 20997; Cass. Civ. 29 aprile 2020 n. 8384; Cass. Civ. 29 aprile 2020 n. 8385; Cass. Civ. 31 agosto 2020 n. 18085; Cass. Civ. 31 agosto 2020 n. 18087; Cass. Civ. 15 settembre 2020 n. 19101; Cass. Civ. 12 novembre 2020 n. 25466; Cass. Civ. 9 febbraio 2021 n. 3023; Cass. Civ. 23 maggio 2022 n. 16550; Cass. Civ. 12 dicembre 2023 n. 34675; Cass. Civ. 2 febbraio 2024 n. 3158; Cass. Civ. 24 giugno 2024 n. 17307)
In base a tale indirizzo, “la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti”, prescindendosi, ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., da ogni indagine sulla colpa, giacché il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda “sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”