Nel caso di sinistro, causato dalla presenza di una macchia d’olio sull’asfalto, spetta all’ente gestore dimostrare il caso fortuito, ossia che la macchia oleosa si sia formata poco prima del sinistro e non fosse né prevedibile né evitabile, essendosi costituita in maniera così repentina da non consentire un pronto intervento di ripristino da parte della società custode dei luoghi. Invero, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, spetta all’ente custode di dimostrare che la presenza del materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza. E tale orientamento è confermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 19147 dell’11 luglio 2024.
La vicenda trae origine dalla fuoriuscita di strada di un veicolo, il cui conducente aveva perso il controllo a causa del manto stradale coperto da olive. I motivi di censura, sollevati alla sentenza della Corte di Appello di Bari, sono ritenuti dalla Suprema Corte fondati, in quanto, pur affermando che lo spargimento di olive si fosse verificato poco prima rispetto al sinistro, non collocava esattamente quanto tempo prima e non indicava le fonti del proprio convincimento. In tal modo “la Corte territoriale, non spiegando adeguatamente, pur nel suo potere di scelta delle prove ritenute attendibili, perché lo sversamento delle olive doveva essere avvenuto poco prima delle ore 22, svuota di contenuto il dovere di custodia, incombente sulla Città Metropolitana di B., ai sensi dell’art. 2051 c.c., esonerandola dall’obbligo di mantenere sgombra da insidie la strada di sua competenza e, quindi, non applicando correttamente la norma di riferimento“