Essendo oramai pacifica (https://studiolegalepalisi.com/2024/07/18/danno-da-fauna-selvatica-art-2052-c-c/) l’applicazione dell’art. 2052 c.c., nel caso di danni causati dalla fauna selvatica, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19616 del 16 luglio 2024, torna a precisare le modalità di interazione tra l’istituto previsto dell’art. 2052 c.c. e quello dell’art. 2054 c.c. (allorquando ad essere coinvolta è un mezzo adibito alla circolazione). La Suprema Corte specifica che deve prima applicarsi la presunzione di cui all’art. 2052 c.c. e, solo dopo, occorre accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
È stato affermato, infatti (cfr. Cass. n. 16550/2022, n. 4373/2016, n. 200/2002, n. 5783/1997, n. 2717/1983, n. 778/1979, n. 2615/70; n. 1356/1970, n. 1860/1962), che la “presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo (ove, come nella specie, danneggiato dall’impatto tra il veicolo stesso e l’animale selvatico ed attore in risarcitoria) concorre, senza prevalere, sulla presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell’animale, stabilita dall’art. 2052 c.c.. Con la conseguenza che (
cfr. ad es. Cass. n. 31335/2023n. 18386/2023 e 16550/2022) a) se uno solo dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull’altro soggetto; b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiungere la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura“.