Nel caso dello scontro tra veicoli, si traggono dall’art. 2054, secondo comma, c.c., a fronte della consolidata interpretazione della Corte di Cassazione, confermata pure dalla recente sentenza n. 20714 del 25 luglio 2024, le seguenti norme e principi regolatori:
– “il criterio d’imputazione della responsabilità previsto dalla disposizione ha funzione meramente sussidiaria (Cass. n. 6483 del 2013; n. 7061 del 2020; n. 13540 del 2023), operando solo nel caso in cui, iuxta alligata et probata, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso (Cass. n. 9353 del 2019; n. 18479 del 2015; n. 1317 del 2006)“;
– “il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all’accertamento in concreto della colpa dell’uno, la prova liberatoria, a carico dell’altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (Cass. n. 10031 del 2006; n. 18631 del 2015) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (n. 15822 del 2015; n. 21056 del 2004; n. 15434 del 2004); anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (v. e pluribus Cass. 08/01/2016, n. 124)”;
– “la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (Cass. 15/09/2020, n. 19115; 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226); fermo restando, tuttavia, che l’infrazione, pur grave, come l’invasione dell’altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso (Cass. n. 19115 del 2020, cit.; 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343)“;
– “l’accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, quando l’impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (colpa e nesso di causalità) non consenta di stabilire la misura dell’imputabilità di quest’ultimo rispetto a uno o entrambi i conducenti (Cass. n. 15152 del 2023; n. 4909 del 1996; n. 2038 del 1994)“.