Responsabilità scolastica: la prova del caso fortuito

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21368 del 30 luglio 2024, è stata chiamata ad affrontare la questione della responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore, all’interno dell’istituto (il Tribunale di Roma e e la Corte di Appello avevano respinto la domanda risarcitoria proposta contro il Ministero della Pubblica Istruzione e l’istituto Comprensivo , con rifermento ai danni alla persona patiti dal minore a seguito di una testata ricevuta mentre i bambini si trovavano nell’atrio della scuola).

I precedenti giudici, rilevato che tale responsabilità: “ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l’adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell’ambito dei locali scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 14701/16), avevano escluso la stessa ritenendo che: “la stessa dinamica, così come prospettata in domanda, allegata e provata dall’attore, dimostrasse la natura fortuita del fatto “non imputabile a condotte negligenti della insegnante ed assolutamente imprevedibile nella sua evoluzione, non dovuta a situazione di confusione e-o conflittualità tra i ragazzi tale da richiedere un intervento di maggiore personale scolastico oltre a quello già presente (due insegnanti)”, valorizzando poi la definizione di “accidentale” data all’accaduto dalla stessa insegnante che ne ha redatto il rapporto“.

La Corte di Cassazione considera come evidente l’errore in cui è incorsa la corte territoriale: la quale: “non ha accertato se l’insegnante (o le insegnanti, perché la bambina apparteneva ad un’altra classe) fosse presente nel momento in cui si è verificato l’incidente, quali cautele o accorgimenti avesse adottato in relazione alle interazioni tra i bambini nel loro concreto atteggiarsi nelle condizioni di tempo e di luogo da indicare specificamente, ma ha incongruamente attribuito un peso determinante ad una dichiarazione documentale dell’insegnante, a sua volta valutativa e generica e, quindi, di per sé sola insufficiente a formare prova, oltretutto a favore di chi la avrebbe formata o del suo preponente“.

Ed invero: “nel quadro della persistenza degli obblighi scolastici durante il cambio d’ora deve perciò essere valutata dal giudice del merito la rilevanza della circostanza della presenza o meno dell’insegnante (o insegnanti) nel luogo dove si è verificato l’incidente o, comunque, di un rappresentante della struttura scolastica in grado di sorvegliare gli alunni, nonché l’adozione degli accorgimenti necessari in relazione alle interazioni tra i discenti nel loro concreto atteggiarsi nelle condizioni di tempo e di luogo. La responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all’interno della scuola dove c’è del personale addetto proprio al controllo (bidelli) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi. Ed infatti, incombe sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata, sia all’uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali e prodotti in uso. Nell’ambito della responsabilità contrattuale, la causa non imputabile rilevante ai sensi dell’art. 1218 c.c., e cioè il fatto imprevedibile ed inevitabile per il debitore, è stata attribuita dal giudice di appello alla circostanza dell’accadimento del sinistro del tutto accidentale solo sulla base della dichiarazione dell’insegnante

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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