La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21368 del 30 luglio 2024, è stata chiamata ad affrontare la questione della responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore, all’interno dell’istituto (il Tribunale di Roma e e la Corte di Appello avevano respinto la domanda risarcitoria proposta contro il Ministero della Pubblica Istruzione e l’istituto Comprensivo , con rifermento ai danni alla persona patiti dal minore a seguito di una testata ricevuta mentre i bambini si trovavano nell’atrio della scuola).
I precedenti giudici, rilevato che tale responsabilità: “ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l’adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell’ambito dei locali scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 14701/16), avevano escluso la stessa ritenendo che: “la stessa dinamica, così come prospettata in domanda, allegata e provata dall’attore, dimostrasse la natura fortuita del fatto “non imputabile a condotte negligenti della insegnante ed assolutamente imprevedibile nella sua evoluzione, non dovuta a situazione di confusione e-o conflittualità tra i ragazzi tale da richiedere un intervento di maggiore personale scolastico oltre a quello già presente (due insegnanti)”, valorizzando poi la definizione di “accidentale” data all’accaduto dalla stessa insegnante che ne ha redatto il rapporto“.
La Corte di Cassazione considera come evidente l’errore in cui è incorsa la corte territoriale: la quale: “non ha accertato se l’insegnante (o le insegnanti, perché la bambina apparteneva ad un’altra classe) fosse presente nel momento in cui si è verificato l’incidente, quali cautele o accorgimenti avesse adottato in relazione alle interazioni tra i bambini nel loro concreto atteggiarsi nelle condizioni di tempo e di luogo da indicare specificamente, ma ha incongruamente attribuito un peso determinante ad una dichiarazione documentale dell’insegnante, a sua volta valutativa e generica e, quindi, di per sé sola insufficiente a formare prova, oltretutto a favore di chi la avrebbe formata o del suo preponente“.
Ed invero: “nel quadro della persistenza degli obblighi scolastici durante il cambio d’ora deve perciò essere valutata dal giudice del merito la rilevanza della circostanza della presenza o meno dell’insegnante (o insegnanti) nel luogo dove si è verificato l’incidente o, comunque, di un rappresentante della struttura scolastica in grado di sorvegliare gli alunni, nonché l’adozione degli accorgimenti necessari in relazione alle interazioni tra i discenti nel loro concreto atteggiarsi nelle condizioni di tempo e di luogo. La responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all’interno della scuola dove c’è del personale addetto proprio al controllo (bidelli) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi. Ed infatti, incombe sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata, sia all’uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali e prodotti in uso. Nell’ambito della responsabilità contrattuale, la causa non imputabile rilevante ai sensi dell’art. 1218 c.c., e cioè il fatto imprevedibile ed inevitabile per il debitore, è stata attribuita dal giudice di appello alla circostanza dell’accadimento del sinistro del tutto accidentale solo sulla base della dichiarazione dell’insegnante“