Con la sentenza n. 17785 del 27 giugno 2024, la Corte di Cassazione ribadisce il proprio insegnamento in ordine al danno per la lesione del vincolo parentale affermando che: “in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno dei danneggiati è titolare di un autonomo diritto all’integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello “dinamico-relazionale”; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto coniugale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all’età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l’unità, la continuità e l’intensità del rapporto familiare (Cass. Sez. L, 13/06/2017 n. 14655)“.
La Corte precisa inoltre che tale danno iure proprio per il danno parentale può essere richiesto, in caso di decesso del titolare, dagli eredi quale iure ereditario, ed invero tale posta risarcitoria è trasmissibile come credito ereditario perché entrata nel patrimonio della de cuius.