L’art. 2054 c.c. manifesta una particolare attenzione per la tutela del pedone; in caso di investimento, infatti, è a carico del conducente l’onere della prova consistente nella dimostrazione che al pedone sia riconducibile un comportamento gravemente imprudente e tendenzialmente imprevedibile. Sussiste, in altri termini, una presunzione di legge a carico del conducente del mezzo, il quale è tenuto ad attivarsi per prevenire la possibile condotta scorretta del pedone.
La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 21061 del 27 luglio 2024, rileva che: “in molte occasioni, essa è stata chiamata ad occuparsi delle modalità e dei limiti della prova liberatoria gravante sul conducente di un mezzo meccanico (auto, moto, camion etc.) in caso di investimento di un pedone; o, meglio, questa Corte ha indicato quali siano le condizioni in presenza delle quali la responsabilità del sinistro che veda coinvolto un pedone debba essere attribuita in via esclusiva ad uno dei due protagonisti dell’impatto“.
Rammenta a tale proposito: “la recente ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2433, con la quale ha stabilito che: “in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell’art. 2054 c.c.- che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore – e dell’art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame“.
Si tratta di un principio che si pone in linea di continuità con una cospicua giurisprudenza secondo cui: “la violazione, da parte del pedone, delle regole del Codice della Strada non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l’art. 2054, primo comma, cod. civ. pone a carico del conducente (v., tra le altre, la sentenza 18 novembre 2014, n. 24472, e le ordinanze 28 gennaio 2019, n. 2241, e 13 luglio 2023, n. 20137). Si segnala anche l’ordinanza 17 gennaio 2020, n. 842, la quale contiene l’affermazione speculare per cui il mancato superamento della presunzione di colpa da parte del conducente non esclude la necessaria indagine sull’imprudenza e la pericolosità della condotta del pedone). Deve anche aggiungersi, poi, che non vi è alcuna contraddizione logica tra l’accertamento di una responsabilità concorrente del pedone e l’attribuzione a suo carico, come nel caso specifico, del 60 per cento della responsabilità“.