L’automobilista ed il pedone

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L’art. 2054 c.c. manifesta una particolare attenzione per la tutela del pedone; in caso di investimento, infatti, è a carico del conducente l’onere della prova consistente nella dimostrazione che al pedone sia riconducibile un comportamento gravemente imprudente e tendenzialmente imprevedibile. Sussiste, in altri termini, una presunzione di legge a carico del conducente del mezzo, il quale è tenuto ad attivarsi per prevenire la possibile condotta scorretta del pedone.

La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 21061 del 27 luglio 2024, rileva che: “in molte occasioni, essa è stata chiamata ad occuparsi delle modalità e dei limiti della prova liberatoria gravante sul conducente di un mezzo meccanico (auto, moto, camion etc.) in caso di investimento di un pedone; o, meglio, questa Corte ha indicato quali siano le condizioni in presenza delle quali la responsabilità del sinistro che veda coinvolto un pedone debba essere attribuita in via esclusiva ad uno dei due protagonisti dell’impatto“.

Rammenta a tale proposito: “la recente ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2433, con la quale ha stabilito che: “in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell’art. 2054 c.c.- che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore – e dell’art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame“.

Si tratta di un principio che si pone in linea di continuità con una cospicua giurisprudenza secondo cui: “la violazione, da parte del pedone, delle regole del Codice della Strada non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l’art. 2054, primo comma, cod. civ. pone a carico del conducente (v., tra le altre, la sentenza 18 novembre 2014, n. 24472, e le ordinanze 28 gennaio 2019, n. 2241, e 13 luglio 2023, n. 20137). Si segnala anche l’ordinanza 17 gennaio 2020, n. 842, la quale contiene l’affermazione speculare per cui il mancato superamento della presunzione di colpa da parte del conducente non esclude la necessaria indagine sull’imprudenza e la pericolosità della condotta del pedone). Deve anche aggiungersi, poi, che non vi è alcuna contraddizione logica tra l’accertamento di una responsabilità concorrente del pedone e l’attribuzione a suo carico, come nel caso specifico, del 60 per cento della responsabilità“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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