Nel corso di una festa di nozze, veniva organizzato uno spettacolo pirotecnico e, a detto fine, veniva incaricata una specifica ditta. A seguito dei fuochi d’artificio alcuni dei cavalli di un centro ippico, posto poco vicino, si imbizzarrivano e, scalciando contro i box, riportavano lesioni, che li rendevano inidonei alle competizioni e comunque all’attività del maneggio. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21404 del 30 luglio 2024, ha confermato la responsabilità dell’organizzatore dell’evento e della società, rilevando che: “la motivazione sulla pericolosità dei fuochi d’artificio è stata resa dalla Corte territoriale che ha anzi spiegato che l’organizzatore dell’evento, ossia della festa nuziale, era responsabile per colpa nella scelta della ditta alla quale affidare lo spettacolo pirotecnico (culpa in eligendo) e il preposto della società pirotecnica, lo era per non avere personalmente accertato lo stato dei luoghi, ossia che non vi fossero nelle vicinanze beni, persone, o animali alle quali, anche indirettamente, i fuochi potessero arrecare danno“.
Individuazione della norma applicabile e non qualificazione giuridica della fattispecie
La questione, affrontata organicamente nella sentenza del 12 novembre 2024 n. 29232, è la seguente: