Durante la ricreazione nel cortile della scuola, mentre giocava, una bambina si scontrava con un’altra alunna e batteva violentemente il capo; la maestra, impegnata nella vigilanza sulla ricreazione, si occupava immediatamente della minore, che, dopo un conato, vomitava; l’insegnante telefonava al padre della bimba, che la prelevava alle ore 11.20 e la portava a casa; alle ore 11.30 la madre, notando che la bambina non stava bene e tendeva ad addormentarsi, chiamava la pediatra (che, però, era impegnata in visite ambulatoriali), ma riusciva a contattarla solo alle ore 12.40; su raccomandazione della pediatra, Be.Ma. veniva portata dai genitori al Pronto Soccorso dell’ospedale di Bolzano alle ore 12.53, dove i medici riscontravano un “voluminoso ematoma extradurale temporo-parietale a sinistra con rottura della meningea media (frattura post-traumatica) con impegno tronco encefalico” e sottoponevano la bambina ad un intervento chirurgico d’urgenza; ciononostante, dopo alcuni giorni di ricovero nel reparto di rianimazione, la bambina decedeva.
In ordine alla natura della responsabilità -contrattuale- della Provincia e dell’Istituto scolastico, la Corte d’appello spiegava: “… gli attori fondano la propria pretesa sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano e Istituto Comprensivo , quale datore di lavoro dell’insegnante , sulla responsabilità contrattuale, vertendo il caso in esame in ipotesi di danno da autolesione procuratosi dall’alunna in uno scontro accidentale con altra scolara, riconducibile alla violazione dell’obbligo di protezione e vigilanza e sulla concorrente responsabilità extracontrattuale per inadeguato soccorso dell’alunna. Nel caso di danno arrecato dall’allievo a sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante va ricondotta, non già nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì nell’ambito della responsabilità contrattuale con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c. … il vincolo negoziale instauratosi con l’ammissione a scuola dell’allievo, comporta per l’istituto anche l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, obbligazione che comprende anche quella di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso. … Ed allora, trattandosi nella fattispecie di danno dell’allievo da autolesione, la responsabilità della scuola e dell’insegnante ha natura contrattuale con la conseguenza, sul versante dell’onere probatorio, che colui che chiede il risarcimento dovrà provare che il danno si è verificato durante lo svolgimento del rapporto, mentre parte convenuta ha l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato a causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante“.
Riguardo al contenuto dell’obbligo contrattuale di protezione e vigilanza, la Corte territoriale affermava: “Nel caso specifico è emerso chiaramente che l’impatto tra le due scolare in movimento è avvenuto del tutto involontariamente, senza alcun intento lesivo, non anticipato da atteggiamenti inappropriati, esuberanti o sfrenati che gli insegnanti avrebbero avuto l’obbligo di impedire. Ne discende che l’evento non poteva essere impedito dalle maestre pure presenti … Si ritiene quindi che non vi sia stata da parte dell’insegnante inottemperanza al dovere di vigilanza sulla condotta degli scolari. … Da queste considerazioni discende che lo scontro fra le due alunne debba considerarsi fatto fortuito di cui né l’istituto scolastico né la maestra debbono rispondere. … Questo obbligo di protezione e vigilanza nelle sue varie espressioni comprende senza dubbio anche l’obbligo di preservare l’incolumità dell’allievo e di soccorrerlo ed assisterlo attraverso gli interventi adeguati alle circostanze del caso qualora subisca danno alla persona durante il tempo in cui fruisce del servizio scolastico. Tale obbligo di vigilanza e protezione non si esaurisce nell’impedire che l’allievo subisca danni, ma si estende ovviamente alla fase successiva del soccorso una volta che l’alunno abbia subito danni. Occorre accertare se i convenuti-appellanti abbiano adempiuto al loro obbligo contrattuale ed abbiano quindi dimostrato che l’evento dannoso e le sue conseguenze sono stati determinati da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante …“.
Rispetto alle argomentazioni e conclusioni del C.T.U., che affermava l’assenza di sintomi specifici per un ricovero in ospedale, la Corte d’appello rilevava correttamente che: “Il punto decisivo, invero, non è tanto se la situazione come appariva in quel momento al personale scolastico richiedesse un ricovero immediato, valutazione che non può competere all’insegnante privo di competenze mediche, bensì piuttosto va verificato se fra il momento immediatamente successivo al trauma e la consegna della allieva ai genitori, la scuola abbia adempiuto all’obbligo di protezione attraverso una corretta gestione dell’emergenza. … Può quindi affermarsi che per una corretta gestione dell’emergenza sarebbe stato sufficiente contattare il 118 fornendo tutte le informazioni sulle circostanze del caso, utili alla valutazione della situazione da parte di personale medico. Non si tratta quindi di valutare la necessità o opportunità di un ricovero ospedaliero sulla base della sintomatologia riscontrata subito dopo il trauma, ma di rivolgersi ad interlocutore qualificato attraverso il 118 affinché vengano attivate le procedure di gestione dell’emergenza sotto la guida di personale medico. … è evidente che le insegnanti non hanno dato il giusto peso al fatto che dopo il trauma cranico la bambina stesse per addormentarsi, che aveva il respiro affannoso , che aveva vomitato due volte non riconoscendo tali manifestazioni come conseguenze del trauma. Non avendo le competenze mediche necessarie, dinanzi a tale quadro di trauma cranico succeduto da vomito e sonnolenza che comunque richiedeva attenzione, il personale scolastico avrebbero dovuto interpellare la centrale del 118 per farsi guidare nella valutazione dell’emergenza e nell’attuazione delle corrette procedure. Non solo tale passo necessario è stato omesso, si è mancato altresì di monitorare lo stato dell’allieva e neppure è stato allertato il genitore mettendolo al corrente del sinistro. Tali omissioni costituiscono violazione all’obbligo di protezione e vigilanza dell’allieva, mentre il fatto che Be.Ma. dopo i due episodi di vomito non presentasse sintomi allarmanti tali da richiedere un ricovero immediato non esimeva la scuola dall’interpellare il 118 proprio perché il personale docente non dispone delle conoscenze mediche necessarie e deve quindi in caso di emergenza , e il trauma cranico, si è visto, è un’emergenza, consultare il personale medico preparato ad affrontare le emergenze. La condotta del personale scolastico è connotata da sottovalutazione della situazione. . “.
Sulle conseguenze della condotta del personale scolastico, il giudice d’appello riteneva sussistente il nesso causale in relazione alla morte (“appare evidente che una valutazione del personale medico sulla situazione di emergenza e l’attuazione dei protocolli medici attraverso un monitoraggio continuo dell’infortunata avrebbe consentito di percepire l’insorgenza di sintomi peggiorativi del suo stato di salute e di intervenire immediatamente. Per altro, così facendo, anche i genitori sarebbero stati sicuramente messi al corrente della situazione. È chiaro, poi, che un ricovero in ospedale avrebbe comunque consentito un’osservazione “qualificata” in ambiente medico della bambina con conseguente possibilità di immediato o quanto meno più tempestivo intervento”).
La Corte di Cassazione, condividendo l’iter motivazionale della corte territoriale, con la sentenza n. 15980 del 28 maggio 2024, appunta le le critiche solo su tale ultimo aspetto quello relativo al nesso di causa non ritenendo tale accertamento sorretto da una motivazione logica, non perplessa, adeguata ed immune da errori e/o intrinseche contraddizioni. Ed invero la Corte territoriale – una volta correttamente individuati la condotta omissiva della scuola e del personale scolastico e l’evento da porre in correlazione causale con quella (cioè, la morte della bambina) – non svolge: “alcuna valutazione controfattuale, sostituendo la condotta doverosa a quella mancata e chiarendo se, con l’adozione di tale comportamento, la ragazzina sarebbe probabilmente (in base al noto criterio del “più probabile che non”) sopravvissuta“. La sentenza impugnata denota un’incertezza argomentativa che non chiarisce se “il giudice di merito ha ravvisato il nesso causale tra la condotta omessa e la morte oppure – più correttamente, alla luce dei precedenti di questa Corte (tra le altre, da ultimo, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26851 del 19/09/2023) – tra quella e la perdita della possibilità (cd. “chance”) di sopravvivenza (peraltro, risulta ex actis che gli odierni controricorrenti avevano tempestivamente domandato, sia pure in via subordinata, anche il risarcimento per la lesione della concreta ed effettiva possibilità di conseguire un esito non infausto)“.