La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22764 del 13 agosto 2024, conferma che la fattispecie di responsabilità speciale contemplata dall’art. 2054 c.c. ha natura oggettiva: essa si basa non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del soggetto custode. Da ciò deriva che per esperire la relativa azione di risarcimento, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e della signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile, restando del tutto irrilevante, invece, la colpa o l’assenza di colpa di quest’ultimo.
In altri termini la Corte afferma che: “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per la sua natura oggettiva, prescinde dalla colpa del custode: prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, è superflua ogni indagine circa un contegno contrario a diligenza, prudenza o perizia del custode, dacché la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte dello stesso assume valenza soltanto ai fini della configurabilità della diversa (e generale) ipotesi della responsabilità prevista dall’art. 2043 cod. civ. (così, sulla scia di Cass., Sez. U, 30-06-2022, n. 20943, cfr. Cass. 27-04-2023, n. 11152; Cass. 07-09-2023, n. 26142; Cass. 24-01-2024, n. 2376)“.