Il Tribunale di Cagliari ammette l’azione diretta del danneggiato nell’ambito della Legge Gelli

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Con ordinanza n. 15464/2024 del 30 luglio 2024 , il Tribunale di Cagliari (dott. Frongia), in una causa patrocinata dallo Studio, ha accolto la richiesta di integrazione del contraddittorio con la compagnia di assicurazione della struttura sanitaria, a fronte dell’adozione dei decreti attuativi della Legge Gelli. Finalmente l’azione diretta per il danneggiato è divenuta una realtà processuale. Così motiva il provvedimento:

“▪rilevato che l’oggetto dell’accertamento tecnico involge la materia della responsabilità medica;

osservato che, vigente la L. 24/2017 c.d. Legge Gelli-Bianco, le norme processuali ivi contenute devono trovare applicazione ai procedimenti in corso secondo il principio tempus regit actum;

vista l’istanza di parte attrice volta ad ottenere l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’assicuratore per Arnas Brotzu;

rilevato che la convenuta costituita nulla ha dedotto con riferimento alla sussistenza di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile né ha formulato istanza per chiamata del terzo;

letto l’art. 8 comma 4 della L. 24/2017 a mente del quale «la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell’articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla»;

▪  letto l’art. 12 della Legge 24/2017, per cui «fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato  il contratto di  assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta  la   copertura  assicurativa  alle strutture sanitarie  o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell’articolo 10 e all’esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10»;

osservato che tale disposizione si applica, ai sensi del comma 6 dell’art. 12, a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale che dovrà essere emanato (entro 120 giorni) a norma dell’art. 10, comma 6 L. Gelli – Bianco;

rilevato che, stante il tenore dell’art. 8 summenzionato, la rilevanza della partecipazione dell’assicuratore quale litisconsorte necessario si evince dalla funzione conciliativa dell’istituto e dal dato normativo stesso che pone l’onere di formulare una proposta conciliativa, nell’ambito del procedimento preventivo, (principalmente) a carico dell’assicuratore;

osservato che la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che il danneggiato può convenire in giudizio per il risarcimento del danno appare ancor più necessaria con riguardo alla concreta probabilità di addivenire ad un accordo conciliativo già in sede di procedimento ex art. 696 bis e alla successiva utilizzabilità della consulenza nel procedimento di merito;

▪ visto il Decreto Ministeriale medio tempore emanato dal Ministero delle Imprese e del Made In Italy 15 dicembre 2023, n. 232 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1.3.2024 n°51 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”;

▪  rilevato che il Decreto 232/2023 è entrato in vigore in data 16.3.2024;

osservato che il presente procedimento è stato iscritto a ruolo in data 27.3.2024, ossia in data successiva alla pubblicazione del Decreto citato in Gazzetta Ufficiale e alla sua entrata in vigore;

▪  ritenuto, pertanto, di dover riconoscere il diritto, in capo al danneggiato, di azione diretta nei confronti dell’assicuratore, con contestuale possibilità di chiamare in causa direttamente la compagnia di assicurazione per ARNAS Brotzu;

▪  ritenuto, per l’effetto, di accogliere l’istanza di parte attrice volta adRGintengr.ar1e9il contraddittorio nei confronti dell’Assicuratore dell’ARNAS Brotzu;

rilevato, nondimeno, che l’istanza formulata da parte attrice non contiene l’indicazione specifica del soggetto nei confronti del quale integrare il contraddittorio;

▪  ribadito che, con riferimento a questo aspetto, parte convenuta nulla ha contro dedotto;

osservato che l’onere di fornire al danneggiato le informazioni necessarie ad esperire azione diretta nei confronti dell’Assicuratore grava sulla struttura sanitaria, tanto che l’art. 10 comma 4 della L. Gelli-Bianco prescrive che «le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa»;

visto l’art. 12 comma 4 L. 24/2017 per cui l’azienda sanitaria e l’assicurazione sono litisconsorti necessari nei giudizi promossi contro l’assicuratore, dovendosi – per identità di ratio – ritenere che tale principio valga anche nel caso in cui il giudizio sia promosso contro la struttura sanitaria;

▪  visto l’art. 102 c.p.c.;

ritenuto, secondo vicinanza e disponibilità delle informazioni del caso, di dover porre a carico di parte convenuta l’onere di chiamare in giudizio l’Assicuratore in quanto unico soggetto cui sono noti i termini del contratto assicurativo e le generalità del proprio assicuratore;”

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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