Con ordinanza n. 15464/2024 del 30 luglio 2024 , il Tribunale di Cagliari (dott. Frongia), in una causa patrocinata dallo Studio, ha accolto la richiesta di integrazione del contraddittorio con la compagnia di assicurazione della struttura sanitaria, a fronte dell’adozione dei decreti attuativi della Legge Gelli. Finalmente l’azione diretta per il danneggiato è divenuta una realtà processuale. Così motiva il provvedimento:
“▪rilevato che l’oggetto dell’accertamento tecnico involge la materia della responsabilità medica;
▪ osservato che, vigente la L. 24/2017 c.d. Legge Gelli-Bianco, le norme processuali ivi contenute devono trovare applicazione ai procedimenti in corso secondo il principio tempus regit actum;
▪ vista l’istanza di parte attrice volta ad ottenere l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’assicuratore per Arnas Brotzu;
▪ rilevato che la convenuta costituita nulla ha dedotto con riferimento alla sussistenza di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile né ha formulato istanza per chiamata del terzo;
▪ letto l’art. 8 comma 4 della L. 24/2017 a mente del quale «la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell’articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla»;
▪ letto l’art. 12 della Legge 24/2017, per cui «fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell’articolo 10 e all’esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10»;
▪ osservato che tale disposizione si applica, ai sensi del comma 6 dell’art. 12, a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale che dovrà essere emanato (entro 120 giorni) a norma dell’art. 10, comma 6 L. Gelli – Bianco;
▪ rilevato che, stante il tenore dell’art. 8 summenzionato, la rilevanza della partecipazione dell’assicuratore quale litisconsorte necessario si evince dalla funzione conciliativa dell’istituto e dal dato normativo stesso che pone l’onere di formulare una proposta conciliativa, nell’ambito del procedimento preventivo, (principalmente) a carico dell’assicuratore;
▪ osservato che la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che il danneggiato può convenire in giudizio per il risarcimento del danno appare ancor più necessaria con riguardo alla concreta probabilità di addivenire ad un accordo conciliativo già in sede di procedimento ex art. 696 bis e alla successiva utilizzabilità della consulenza nel procedimento di merito;
▪ visto il Decreto Ministeriale medio tempore emanato dal Ministero delle Imprese e del Made In Italy 15 dicembre 2023, n. 232 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1.3.2024 n°51 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”;
▪ rilevato che il Decreto 232/2023 è entrato in vigore in data 16.3.2024;
▪ osservato che il presente procedimento è stato iscritto a ruolo in data 27.3.2024, ossia in data successiva alla pubblicazione del Decreto citato in Gazzetta Ufficiale e alla sua entrata in vigore;
▪ ritenuto, pertanto, di dover riconoscere il diritto, in capo al danneggiato, di azione diretta nei confronti dell’assicuratore, con contestuale possibilità di chiamare in causa direttamente la compagnia di assicurazione per ARNAS Brotzu;
▪ ritenuto, per l’effetto, di accogliere l’istanza di parte attrice volta adRGintengr.ar1e9il contraddittorio nei confronti dell’Assicuratore dell’ARNAS Brotzu;
▪ rilevato, nondimeno, che l’istanza formulata da parte attrice non contiene l’indicazione specifica del soggetto nei confronti del quale integrare il contraddittorio;
▪ ribadito che, con riferimento a questo aspetto, parte convenuta nulla ha contro dedotto;
▪ osservato che l’onere di fornire al danneggiato le informazioni necessarie ad esperire azione diretta nei confronti dell’Assicuratore grava sulla struttura sanitaria, tanto che l’art. 10 comma 4 della L. Gelli-Bianco prescrive che «le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa»;
▪ visto l’art. 12 comma 4 L. 24/2017 per cui l’azienda sanitaria e l’assicurazione sono litisconsorti necessari nei giudizi promossi contro l’assicuratore, dovendosi – per identità di ratio – ritenere che tale principio valga anche nel caso in cui il giudizio sia promosso contro la struttura sanitaria;
▪ visto l’art. 102 c.p.c.;
▪ ritenuto, secondo vicinanza e disponibilità delle informazioni del caso, di dover porre a carico di parte convenuta l’onere di chiamare in giudizio l’Assicuratore in quanto unico soggetto cui sono noti i termini del contratto assicurativo e le generalità del proprio assicuratore;”