Il Tribunale di Treviso si allinea alla posizione della Corte di Cassazione in tema di litisconsorzio necessario nell’ambito del giudizio ex art. 141 CdA

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Il Tribunale di Treviso (dott. Marina Righi), con la sentenza n. 1353 del 5 settembre 2024 (relativa ad una causa patrocinata dallo Studio), riconosce la sussistenza del litisconsorzio necessario in una causa risarcitoria, promossa ai sensi dell’art. 141 C.d.A. L’attrice, in qualità di legale rappresentante del figlio minore, aveva agito in giudizio avanti il Giudice di Pace di Treviso ai sensi dell’art. 141 C.d.A., nei confronti della sola compagnia di assicurazione del veicolo, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio minore, terzo trasportato a bordo del veicolo di sua proprietà e condotto dalla stessa, che era stato tamponato da altro veicolo.

Il Tribunale rileva che:  “secondo costante indirizzo della Cassazione, a cui si ritiene di aderire, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, e ciò al fine di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, in vista dell’azione di regresso dell’assicuratore (cfr., in generale: Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 23706 del 22/11/2016, Rv. 642986 – 01; Sez. 6 – 3, ord. n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 – 01; Sez. III, sent. n. 7755 del 08/04/2020, Rv. 657502 – 01)“. 

Con particolare riguardo all’azione, proposta dal terzo trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 C.d.A., precisa che: “il proprietario del mezzo è litisconsorte necessario, siccome previsto dall’art. 144 C.d.A. Secondo la giurisprudenza (Cass. 17963/2021; Cass. 23706/2016), in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal d. lgs. 209/2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratoreDal punto di vista sistematico, considerando la natura del litisconsorzio necessario sancito dall’art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell’art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell’accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l’altra essendo quella dell’accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell’art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve poter pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l’assicuratore) ed un terzo soggettoL’estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende quindi dall’opportunità del contestuale accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo“. 

Il Giudice conclude che: “dall’adesione all’indirizzo appena esposto consegue che il presente giudizio si è svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo la dichiarazione di nullità della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure. Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, infatti, resta viziato l’intero processo e s’impone, la dichiarazione di nullità, anche d’ufficio, della pronuncia emessa ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 354 c.p.c., co. 1, anche per le spese di entrambi i gradi del giudizio“. 

Lo stesso Giudice puntualizza che risulta: “priva di fondamento appare l’eccezione sollevata sul punto dall’appellata, che citando il disposto dell’art. 157 c.p.c., ritiene che la nullità non possa essere opposta dalla parte che vi ha dato causa. Nel caso di specie, rappresenta l’Assicurazione convenuta, sarebbe stata la stessa parte attrice, sin dal primo grado di giudizio, ad evocare in giudizio solo la compagnia e non anche il responsabile civile del sinistro. L’eccezione appare priva di pregio. L’art. 157 c.p.c., infatti, nel prevedere che la nullità non possa essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, fa riferimento alle sole ipotesi di nullità rilevabile su istanza di parte, ed esclude quelle in cui, invece, la legge dispone che sia pronunciata d’ufficio, come nel caso oggetto della presente controversia“. 

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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