Il Tribunale di Treviso (dott. Marina Righi), con la sentenza n. 1353 del 5 settembre 2024 (relativa ad una causa patrocinata dallo Studio), riconosce la sussistenza del litisconsorzio necessario in una causa risarcitoria, promossa ai sensi dell’art. 141 C.d.A. L’attrice, in qualità di legale rappresentante del figlio minore, aveva agito in giudizio avanti il Giudice di Pace di Treviso ai sensi dell’art. 141 C.d.A., nei confronti della sola compagnia di assicurazione del veicolo, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio minore, terzo trasportato a bordo del veicolo di sua proprietà e condotto dalla stessa, che era stato tamponato da altro veicolo.
Il Tribunale rileva che: “secondo costante indirizzo della Cassazione, a cui si ritiene di aderire, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, e ciò al fine di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, in vista dell’azione di regresso dell’assicuratore (cfr., in generale: Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 23706 del 22/11/2016, Rv. 642986 – 01; Sez. 6 – 3, ord. n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 – 01; Sez. III, sent. n. 7755 del 08/04/2020, Rv. 657502 – 01)“.
Con particolare riguardo all’azione, proposta dal terzo trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 C.d.A., precisa che: “il proprietario del mezzo è litisconsorte necessario, siccome previsto dall’art. 144 C.d.A. Secondo la giurisprudenza (Cass. 17963/2021; Cass. 23706/2016), in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal d. lgs. 209/2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura del litisconsorzio necessario sancito dall’art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell’art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell’accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l’altra essendo quella dell’accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell’art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve poter pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l’assicuratore) ed un terzo soggetto. L’estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende quindi dall’opportunità del contestuale accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo“.
Il Giudice conclude che: “dall’adesione all’indirizzo appena esposto consegue che il presente giudizio si è svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo la dichiarazione di nullità della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure. Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, infatti, resta viziato l’intero processo e s’impone, la dichiarazione di nullità, anche d’ufficio, della pronuncia emessa ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 354 c.p.c., co. 1, anche per le spese di entrambi i gradi del giudizio“.
Lo stesso Giudice puntualizza che risulta: “priva di fondamento appare l’eccezione sollevata sul punto dall’appellata, che citando il disposto dell’art. 157 c.p.c., ritiene che la nullità non possa essere opposta dalla parte che vi ha dato causa. Nel caso di specie, rappresenta l’Assicurazione convenuta, sarebbe stata la stessa parte attrice, sin dal primo grado di giudizio, ad evocare in giudizio solo la compagnia e non anche il responsabile civile del sinistro. L’eccezione appare priva di pregio. L’art. 157 c.p.c., infatti, nel prevedere che la nullità non possa essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, fa riferimento alle sole ipotesi di nullità rilevabile su istanza di parte, ed esclude quelle in cui, invece, la legge dispone che sia pronunciata d’ufficio, come nel caso oggetto della presente controversia“.