La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23804 del 4 settembre 2024, precisa che: “il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato né “a senso”, né “a sensazione”, ma va valutato in base ai criteri stabiliti dall’art. 1227, comma primo, c.c., e cioè diminuendo il risarcimento “secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate“.
La legge impone dunque al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell’offensore, e valutare: “quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all’altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all’avverarsi del danno“.
Tale valutazione va condotta: “in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta; quindi ripetendo l’operazione a parti invertite. Così, in materia di sinistri stradali, quando il giudice di merito accerti un concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura l’iter logico da seguire deve essere: a) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto una condotta corretta, e la vittima la condotta colposa che gli viene addebitata; b) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto la condotta colposa che gli viene addebitata, e la vittima la condotta alternativa corretta; c) comparare gli esiti sub (a) con quelli sub (b)“.
La sentenza impugnata ha determinato la colpa della vittima nella misura del 20%, in base al solo rilievo che “l’uso delle cinture non avrebbe potuto impedire un danno dello stesso tipo, anche se di entità minore“. Si tratta, rileva la Corte: “d’una statuizione che da un lato prende in esame solo l’entità dei danni e non anche la gravità delle rispettive colpe; dall’altro non compara i danni che la vittima avrebbe subito anche in caso di corretto uso delle cinture sicurezza, con quelli che avrebbe teoricamente subìto se, pur non allacciando le cinture di sicurezza, il suo veicolo non fosse stato tamponato (cioè, verosimilmente, “zero”)“