Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 2180 dell’8 ottobre 2024 (dott. Nicoletta Leone) riconosce, in una causa patrocinata dallo Studio, la sussistenza della lesione del vincolo parentale subito dai prossimi congiunti (moglie e figli) di un soggetto che, a causa di fatto illecito costituente reato, ha una lesione personale (pari al 35% I.P.). Il pregiudizio non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti della persona ferita, consiste tanto nell’apprensione per le sorti del proprio caro, quanto nelle forzose rinunce indotte dalla necessità di prestare assistenza alla vittima (cfr. Cfr. Cass. Civ. 31 ottobre 2019 n. 28168; Cass. Civ. 27 maggio 2019 n. 14392).
Il Tribunale afferma infatti che: “Il danno parentale è una particolare forma di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, configurabile anche in presenza di mera lesione del rapporto con il familiare, che consiste in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita e nella sofferenza interiore derivante dal veder compromesso o radicalmente mutato tale rapporto (Cassazione civile, ordinanza n. 4571/2023)“.
Nel caso di specie il danneggiato principale era coniugato ed aveva tre figli, di cui una disabile. Dall’attività istruttoria svolta ha trovata conferma che era soprattutto il padre ad occuparsi della figlia disabile. Dopo il sinistro era stati invece i due fratelli ad assumersi i compiti di cura della sorella (fino alla sua morte) ed a occuparsi anche del padre il quale, in ragione delle conseguenze patite dal sinistro, era a sua volta bisognoso di assistenza. Per il giudice dunque: “tutti i familiari hanno certamente patito una sofferenza psichica a seguito del sinistro, per le modalità dello stesso e per le conseguenze che ne sono derivate. E’ bene ricordare che il signor *** è rimasto a lungo in ospedale in gravissime condizioni, per un certo tempo in stato di coma, è stato sottoposto a diversi interventi e anche in seguito alle dimissioni è stato necessario un lungo periodo di convalescenza; il danneggiato primario non si è ripreso completamente in quanto continua a soffrire per le conseguenze del sinistro. In pratica una persona che, seppure anziana, era molto attiva e collaborante in famiglia, è divenuta sofferente e bisognosa di cure. Dalla situazione complessiva descritta è certamente derivata ai familiari una sofferenza psichica per le preoccupazioni per la salute del familiare e il dolore di vederlo sofferente; per quanto riguarda nello specifico i figli, pur non convivendo con i genitori si sono fatti carico del genitore provvedendo alle sue esigenze materiali, in particolare alternandosi nell’accompagnarlo per tre volte alla settimana nell’ambulatorio della Asl dove veniva eseguita la riabilitazione; i due giovani si erano anche sostituiti al padre nell’accudimento della sorella disabile; per via degli impegni familiari avevano ridotto le loro uscite e frequentazioni“.
La liquidazione del danno subito dai parenti a seguito della lesione patita dal danneggiato in via primaria è di tipo equitativo. Ed invero: “secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di dover condividere, la liquidazione deve essere fatta in base alle tabelle del Tribunale di Roma, basate su un metodo a punti che recepisce le indicazioni di Cass. ord. 26300/2021 e fornisce indicazioni che consentono la prevedibilità della liquidazione sulla base di criteri e parametri prestabiliti (Cass., ord. 17 maggio 2023, n. 13540). In concreto, per quanto riguarda il danno patito dalla moglie, tenuto conto dell’età dei coniugi alla data del sinistro, e della percentuale di danno biologico riportata dal marito, il danno per la sofferenza psichica patita deve essere quantificato in € 32.829,30. A questo importo va aggiunto il danno da ritardato pagamento che, al tasso legale, ammonta a € 3.880,93. Per quanto riguarda i due figli, deve tenersi conto dell’età e del fatto che i due giovani condividono i compiti di cura del genitore. L’importo da liquidare è di € 36.284,50 per ciascun figlio oltre al danno da ritardo che ammonta a € 4.289,42”