Il Tribunale di Milano (dott. Iori), con la sentenza n. 7063 del 16 luglio 2024, accoglie la richiesta di rimborso delle spese per assistenza stragiudiziale avanzata dallo Studio, osservando che: “le stesse possono essere rimborsate ove l’esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente, cfr. Cass. 24481/2020; Cass. 9548/2017). Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate. Nel caso di specie è effettivamente documentata un’attività di assistenza stragiudiziale che si è protratta per diversi mesi, che ha avuto un’autonoma rilevanza rispetto alla causa e che ha condotto alla corresponsione di ingenti somme ante causam”.
In ordine alla quantificazione della stesse il Tribunale afferma che devono essere liquidate: “in applicazione del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore degli importi riconosciuti, nella congrua misura di euro 9.920,00, oltre al contributo forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a. (euro 14.474,47), da ridurre del 20% per un importo complessivo pari ad euro 11.579,58“.