L’appaltante, quale custode del luogo del lavoro, risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c.

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Il Tribunale di Taranto, prima, e la Corte d’Appello di Lecce, poi, avevano rigettato la richiesta risarcitoria relativa al danno biologico differenziale derivato dall’avere l’operaio contratto una malattia professionale (mesotelioma pleurico), che lo aveva condotto al decesso, in conseguenza dell’attività lavorativa svolta per circa vent’anni nell’ambito degli impianti Ilva di Taranto. A motivazione di ciò si rilevavano che il de cuius aveva lavorato alle dipendenze di ditte appaltatrici estranee all’Ilva e che, dunque, andava esclusa una responsabilità della committente.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26421 del 10 ottobre 2024, censura la posizione dei giudici di merito, rivalutando la questione non più ai sensi dell’art. 2087 c.c. (e/o art. 2047 cc.), ma dell’art. 2051 cc.. Ed invero afferma che che: “in tema di obblighi di sicurezza sul lavoro, nel caso in cui un danno sia stato causato al lavoratore da cosa che il datore di lavoro ha in custodia -con il correlato obbligo di vigilanza e controllo su di essa – ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno stesso e l’ambiente ed i luoghi di lavoro, sussiste ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia) e 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro), una responsabilità del datore di lavoro, salvo che lo stesso provi il caso fortuito. (Cfr. Cass. Sez. L n. 5957 del 12/03/2018, Rv. 647503 – 01 e Cass. Sez. L, n. 15919 del 14/08/2004, Rv. 577584 – 01). Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’ appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere eseguita l’opera appaltata, non viene meno, peraltro, per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 cod. civ., che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l’evento lesivo (Cass. n. 11671 del 14/05/2/2018, Rv. 648327 – 01; Cass. n. 15734/11 e Cass. n. 16126/09)“.

Ed invero la Corte rammenta, seguendo un suo precedente insegnamento, che: “il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata (si veda in tale senso la cit. Cass. n. 5419 del 2019). Inoltre, in tema di danno occorso ad un prestatore d’opera, sussiste la responsabilità del committente, che sia anche custode dell’area sulla quale si svolge la prestazione, ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno, l’ambiente ed i luoghi di lavoro. (Cfr Cass. n. 4358 del 10/02/2022 (Rv. 663778 – 01). La natura dei lavori appaltati individua, infatti, l’oggetto dell’appalto e l’ambito della responsabilità dell’appaltatore, sia quanto alla consegna ed alla custodia del luogo di lavoro, che quanto all’allestimento dei mezzi ed alla verifica dei rischi connessi allo svolgimento dell’opera. Infatti, la regola secondo la quale, in caso di appalto, la consegna è sufficiente a trasferire il potere di fatto sul bene all’appaltatore, che su quel determinato bene ed in quel determinato ambito deve operare, e, quindi, ad attribuirne l’esclusiva custodia all’appaltatore medesimo, subisce eccezione se il bene continua ad essere destinato – sia pure in parte e/o con apposite precauzioni – all’uso precedente, durante lo svolgimento dei lavori appaltati (cfr. Cass. n. 1146 del 22/01/2015, Rv. 634600 – 01, e Cass. n. 20825/06)“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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