La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26478 del 10 ottobre 2024 chiarisce come devono essere considerate ed a chi vanno imputate le spese sostenute per l’accertamento tecnico preventivo.
Afferma infatti che:”le spese dell’accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell’onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, nell’eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente (Cass. n. 21085/2023; Cass. n. 35510/2021) a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015)“.