Assenza del microchip: è un cane randagio?

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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 21 ottobre 2024 n.27246, torna a precisare i termini della responsabilità derivante dai danni cagionati da animali randagi. In particolare nella sentenza si indugia sulla qualificazione dell’animale come randagio o meno, a fronte della mancanza del previsto microchip. Se il Giudice di Pace aveva valorizzato tale circostanza per sciogliere positivamente la questione ritenendola “circostanza inusuale per un animale di affezione domestico“, il Tribunale la definiva insufficiente “a provarne la natura randagia” considerando che l’obbligo di dotare i cani di proprietà privata di microchip non determina l’osservazione della stessa da parte di tutti i proprietari dei cani rispettino tale obbligo.

La Corte rileva a tale proposito, rigettando il motivo di impugnazione, che lo stesso: “non svolge considerazioni dirette ad evidenziare sul piano dei caratteri della gravità e precisione, con opportuno ragionamento logico conforme all’operare del ragionamento presuntivo, l’idoneità della carenza di microchip a giustificare appunto quel ragionamento per desumere la qualità di randagi dei cani. Si limita a postulare che quel fatto noto avrebbe dovuto avere quella idoneità e lo fa semplicemente facendo riferimento alla circostanza che la legislazione regionale prevede che i cani di proprietà debbano avere un microchip ed essere anagrafati. Senonché, questo dato evidenzia ciò che il titolare del dominio sul cane dovrebbe fare, ma non giustifica che in presenza di cane privo di microchip un cane debba considerarsi randagio. Manca qualsiasi attività, che non sia l’evocazione della legislazione, idonea a giustificare sul piano della gravità e precisione l’assunto che, in forza dello stato legislativo, un cane senza microchip debba ritenersi randagio. La censura si colloca solo al livello di mero dissenso dall’apprezzamento di fatto conclusivo inerente l’attività del giudice del merito ed è inidonea a denunciare il vizio ai sensi dell’art. 2729 c.c. Tanto basta ad escludere che si sia in presenza di corretta censura in iure, senza che occorra osservare che l’id quod plerumque accidit evidenzia che spesso i titolari del dominio sul cane non provvedano agli adempimenti anagrafici“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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