La Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 ottobre 2024 n. 26360, torna a riflettere sulla responsabilità ex art. 2048 c.c. dell’insegnante, per omissione di sorveglianza e controllo, nell’ipotesi di danni lamentati da un’allievo per fatto altrui avvenuto all’interno della struttura scolastica.
Al riguardo, la Corte richiama il proprio orientamento precedente, da cui non ritiene siano emerse ragioni per discostarsi, in base al quale, ai sensi del citato art. 2048 c.c.: “v’e una presunzione di responsabilità dell’insegnante per il fatto illecito di un alunno ai danni di altro alunno, per non aver predisposto misure idonee ad evitare il fatto (comma 1) (cfr. Cass. civ., Sez. 1, 9 maggio 2016, n. 9337; Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 2009, n. 9542); tale presunzione può essere superata con la prova, a carico del maestro, di “non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno”, a causa di un elemento esterno con caratteri di imprevedibilità e inevitabilità (comma 2) (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 24 gennaio 2024, n. 2394; Cass. civ., Sez. III, Ord., 31 gennaio 2018, n. 2334; Cass. n. 9337/2016 cit.)”.