La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 ottobre 2024 n. 26983, conferma il valore probatorio della constatazione amichevole di incidente, affermando che: “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d’incidente, come già previsto dall’art. 5 della L. n. 39 del 1977 e ribadito dall’art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il giudice del merito ne spieghi le ragioni (Cass., n. 29146 del 6/12/2017)“.
Il danno morale è diverso dal danno biologico
A fronte del mancato riconoscimento del danno morale soggettivo, non liquidato dal Giudice di merito,