Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 2 novembre 2024 n. 9556 (dott. Sara Maria Rosaria Silvestro), applica correttamente l’istituto della presunzione al fine della prova del fatto storico nell’ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c.. La vicenda riguardava la caduta di un motociclista per una una macchia d’olio presente sul manto stradale. Alla caduta non aveva assistito alcun testimone oculare.
Il Giudice dà in primo luogo atto della conferma della presenza del materiale oleoso affermando che: “l’attore ha fornito adeguata prova della presenza, sulla carreggiata stradale sul tratto di immissione nella A52 in località Monza di una macchia d’olio sull’asfalto. La circostanza risulta adeguatamente provata, poiché di ciò si dà conto nel verbale redatto dalla Polizia stradale intervenuta a seguito del sinistro, il quale fa piena prova fino a querela di falso di quanto accertato personalmente dai verbalizzanti (cfr. relazione della Polizia Stradale prodotta sub doc. 1 del fascicolo di parte attrice) ed è stata confermata dall’agente escusso all’udienza del 09/02/2022. Risulta altresì dal rapporto ed è stato confermato dal teste che il tratto di immissione (sottopassaggio) è costituito da un tratto di strada curvilineo“.
A fronte di ciò, ed in particolare della predetta ricostruzione dei luoghi, il Tribunale conclude che: “si può agevolmente presumere che la caduta del motoveicolo sul quale viaggiava il danneggiato sia stata causata proprio dalla presenza della sostanza oleosa, non avendo fornito il convenuto alcuna argomentazione idonea a smentire tale ricostruzione. Come affermato a più riprese dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. ord. n. 35146/2021), è difatti possibile procedere all’accertamento del rapporto di causalità anche tramite presunzioni ex artt 2727 ss cc dalle quali si possa risalire, da un fatto noto (nel caso di specie, la presenza di una chiazza d’olio), a uno ignoto (la causa della caduta). Secondo la Cassazione, infatti, “anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto”, la causa di quest’ultimo ben può essere “individuata presuntivamente in relazione al contesto. Così, ad esempio, se un’autovettura slitta in un punto della strada dov’è presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto. Lo stesso vale per le cadute su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e così via”. Dunque, in casi come quello di specie, non può escludersi “la sussistenza di nesso causale solo perché non v’erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell’apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto […] alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com’è noto una regola di giudizio” (Cass. Civ. n. 9140/2013)“.