Il Tribunale di Milano conferma la possibilità di accertare il nesso di causa (ex art. 2051 c.c.) anche mediante presunzione

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Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 2 novembre 2024 n. 9556 (dott. Sara Maria Rosaria Silvestro), applica correttamente l’istituto della presunzione al fine della prova del fatto storico nell’ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c.. La vicenda riguardava la caduta di un motociclista per una una macchia d’olio presente sul manto stradale. Alla caduta non aveva assistito alcun testimone oculare.

Il Giudice dà in primo luogo atto della conferma della presenza del materiale oleoso affermando che: “l’attore ha fornito adeguata prova della presenza, sulla carreggiata stradale sul tratto di immissione nella A52 in località Monza di una macchia d’olio sull’asfalto. La circostanza risulta adeguatamente provata, poiché di ciò si dà conto nel verbale redatto dalla Polizia stradale intervenuta a seguito del sinistro, il quale fa piena prova fino a querela di falso di quanto accertato personalmente dai verbalizzanti (cfr. relazione della Polizia Stradale prodotta sub doc. 1 del fascicolo di parte attrice) ed è stata confermata dall’agente escusso all’udienza del 09/02/2022. Risulta altresì dal rapporto ed è stato confermato dal teste che il tratto di immissione (sottopassaggio) è costituito da un tratto di strada curvilineo“. 

A fronte di ciò, ed in particolare della predetta ricostruzione dei luoghi, il Tribunale conclude che: “si può agevolmente presumere che la caduta del motoveicolo sul quale viaggiava il danneggiato sia stata causata proprio dalla presenza della sostanza oleosa, non avendo fornito il convenuto alcuna argomentazione idonea a smentire tale ricostruzione. Come affermato a più riprese dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. ord. n. 35146/2021), è difatti possibile procedere all’accertamento del rapporto di causalità anche tramite presunzioni ex artt 2727 ss cc dalle quali si possa risalire, da un fatto noto (nel caso di specie, la presenza di una chiazza d’olio), a uno ignoto (la causa della caduta). Secondo la Cassazione, infatti, “anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto”, la causa di quest’ultimo ben può essere “individuata presuntivamente in relazione al contesto. Così, ad esempio, se un’autovettura slitta in un punto della strada dov’è presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto. Lo stesso vale per le cadute su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e così via”. Dunque, in casi come quello di specie, non può escludersi “la sussistenza di nesso causale solo perché non v’erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell’apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto […] alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com’è noto una regola di giudizio” (Cass. Civ. n. 9140/2013)“. 

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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