Nel precedente giudizio di merito, la Corte di Appello, pur in assenza di prova delle spese sostenute dalla danneggiata per la propria assistenza domiciliare, essendo stata assistita esclusivamente, a titolo gratuito, dalla madre, riconosceva ugualmente il risarcimento, secondo la modalità della liquidazione dei danni futuri (segnatamente, tenendo conto dell’importo presumibilmente necessario per retribuire gli assistenti necessari alla danneggiata, secondo i contratti collettivi nazionali, senza tener conto dell’eventuale apporto volontaristico della madre). La Corte motivava tale conclusione sulla base dell’assunto che la danneggiata non poteva fare affidamento su una somma idonea a consentirle di assumere una persona che la assistesse ventiquattro ore al giorno.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 novembre 2024 n. 29307, ritiene tale statuizione in contrasto con i principi di diritto affermati nella propria giurisprudenza di legittimità (https://studiolegalepalisi.com/2024/02/02/il-danno-patrimoniale-nella-prospettiva-futura/), secondo i quali “il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l’assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce “de die in diem”, per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato (Cass. Civ. 20 aprile 2016 n. 7774; Cass. Civ. 13 giugno 2023 n. 16844)” (https://studiolegalepalisi.com/2024/04/06/il-pregiudizio-economico-passato-e-quello-futuro-non-possono-essere-regolate-dallo-stesso-criterio-risarcitorio/)
Infatti: “il risarcimento del danno patrimoniale relativo ad un periodo passato (cioè, già trascorso) al momento della liquidazione dello stesso, cioè un danno che risulta – almeno in tesi – già verificatosi in concreto, non può essere effettuato con i criteri probabilistici e astratti che devono essere (necessariamente) utilizzati per liquidare il danno futuro (cioè, quello non ancora verificatosi al momento della decisione), ma deve essere allegato e provato in concreto e, nella specie, non lo è stato, avendo la stessa Corte d’Appello ritenuto insussistente la relativa prova. Tale conclusione – è opportuno precisare – non è in contrasto con il principio affermato da questa stessa Corte, secondo il quale deve ritenersi “illogica la motivazione che esclude l’esistenza del danno in presenza del volontario contributo assistenziale fornito da un familiare” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20661 del 24/07/2024, Rv. 671957-02): tale ultimo incontestabile rilievo vale, come appena chiarito, per i danni patrimoniali futuri e non per quelli relativi al passato, che richiedono comunque la prova, almeno presuntiva, di esborsi avvenuti in concreto“.
Posizione corretta, anche se odiosa, allorquando la mancata spesa è determinata solo dall’incapacità economica del danneggiato ed aggravata dall’inadempimento colpevole del responsabile. Il rigore viene in parte attenuato dalla possibilità : “per il familiare che abbia prestato gratuitamente l’assistenza necessaria al congiunto (specie se in mancanza di diversa possibilità ed eventualmente anche anticipando, in tutto o in parte, le spese necessarie), di agire nei confronti del danneggiante, a titolo risarcitorio o anche a diverso titolo, in considerazione dell’oggettivo pregiudizio risentito in proprio, anche sul piano patrimoniale“.
La Corte, nel rinviare il giudizio alla Corte di Appello precisa pertanto che: “la nuova liquidazione dovrà avvenire, in sede di rinvio, applicando i principi di diritto affermati da questa Corte (come precisati nella sentenza n. 16844 del 2023, già richiamata), e cioè distinguendo il danno passato, ossia già verificatosi al momento della (futura) decisione, che presuppone che il danneggiato dimostri (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto le spese per cui chiede il risarcimento, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della (futura) decisione, che potrà avvenire mediante la tecnica del riconoscimento di una rendita vitalizia“.