La Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 novembre n. 29256, conferma la legittimità della personalizzazione, applicata dalla Corte di Appello, in una vicenda di responsabilità sanitaria. Anche in questo caso (https://studiolegalepalisi.com/2024/11/17/personalizzazione-peculiarita-e-non-eccezionalita/), i Giudici tralasciano di ricorrere alla nozione dell’eccezionale, ponendo la decisione nell’ambito della più corretta categoria del peculiare.
La vicenda: l’atteggiamento attendista dei medici, pur a fronte di una serie di problematiche durante il travaglio (liquido amniotico fortemente tinto, mancanza di contrazioni valide, comparsa di decelerazioni ripetute al monitoraggio cardiotocografico), il tempo trascorso prima dell’espletamento del taglio cesareo e il mancato esperimento della legatura delle arterie uterine per ridurre l’emorragia, determinarono ,tra l’altro, l’asportazione dell’utero della giovane donna.
La Corte di Cassazione, nel ritenere infondato il motivo, formulato dalla struttura sanitaria che si lamentava della legittimità della riconosciuta personalizzazione (“nonostante la mancata allegazione e prova di pregiudizi dinamico-relazionali straordinari ed eccezionali, posto che la “notevole sofferenza psichica… per effetto dell’intervento demolitivo subito e, soprattutto, per effetto della perdita della capacità procreativa” rappresenta la conseguenza che qualunque donna che subisce un’isterectomia può provare e quindi un pregiudizio già considerato nella valutazione dell’invalidità permanente, il quale pertanto non merita ulteriore riconoscimento risarcitorio“), ha precisato invece che, sulla base del quadro complessivo della motivazione, il giudice di merito ha: “tenuto presente le specifiche circostanze rappresentate dalla giovane età della danneggiata (27 anni) e dalla mancanza di figli. Alla luce di tali circostanze, la perdita dell’organo della riproduzione acquista il significato di personalizzazione che il giudice del merito, in base ad una valutazione a lui riservata, ha inteso attribuirvi“